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Il testo dellaRiforma della Costituzione
della Repubblica Bolivariana del Venezuela

 

Si riforma la denominazionedel Titolo II, nella seguente forma:

TITOLO II

DELLO SPAZIO GEOGRAFICO Y GEOMETRIA DEL PODER

 

SECONDO si riforma la denominazione del capitolo I e Titolo II nella seguente forma:

 

Capitolo I

Del territorio e spazi geografici

 

Terzo. Si riforma l’articolo 11 nella seguente forma:

Articolo 11. La sovranità piena della Repubblica si eserce su tutto il territorio nazionale continentale, marittimo e aereo, così come su tutti gli spazi geografici: continentale, insulare, lacustre, fluviale, mare territoriale, aree marittime interiori, storiche e vitali e quelle comprese dentro alla linea di basi rette che ha adottato o adotti la Repubblica; il suolo e sottosuolo di quuesti; lo spazio aereo continentale, insulare e marittimo e i le risorse che ivi si incontrano, inclusi quelli genetici, quelle delle speci migratorie, suoi prodotti derivati e i componenti intangibili que per cause naurale si trovano lì.

 

Lo spazio insulare della Repubblica comprende gli arcipelaghi di Los Mojes, Los Aves, Los Roques, La Orchila, Los Hermanos, Los fraile, e Los Testigos; Le isole Margarita, Cubagua, Coche, La Tortuga, la Blanquilla, La sola de Patos e de Aves, così come le isole, isolotti, calette e banchi situati o che emergono dentro al mare territoriale, in quello che copre la piattaforma continentale o dentro ai limiti della zona economica esclusiva.

 

Sugli spazi acquatici costituiti dalla zona marittima contigua, la piattaforma continentale e la zona economica escluciva, la Repubblica eserce i diritti esclusivi dei sovranità e giurisdizione nei termini, estensione e condizioni che siano determinati dal diritto internazionale pubblico e dalla legge.

 

Correspondono alla Repubblica i diritti negli spazi ultraterrestri sopragiacente, incluse le orbite geostazionarie respettive e nelle aree che sono o possono essere patrimonio comune della umanità, nei termini, estensione e condizioni che determino gli accordi internazionali e la legislazione nazionale.

 

Il Presidente o Presidentessa della Repubblica Bolivariana del Venezuela potrà decretare Regioni Strategiche di Difesa, al fine di garantire la sovranità, la sicurezza, e la difesa in qualsiasi parte del territorio e spazi geografici della repubblica. Ugualmente, potrà decretare autorità speciali nelle situazioni di contingenza, disastri o qualsiasi altra che richieda l’intervento immediato e strategico dello Stato

 

Quarto Si riforma la denominazione del Capitolo Iidel Titolo II, nella seguente forma:

 

Capitolo II

Della Geometria del Potere

 

Quinto. Si riforma l’articolo 16 nella seguente forma

Articolo 16. Il territorio nazionale si conforma, ai fini politici-territoriali e d’accordo con la nuova geometria del potere, da un Distretto Federale, nel cuale avrà sede la capitale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, dagli Stati, le Regioni Marittime, i Territori Federali, i Municipi Federali e i Distretti Insulari.

 

Gli Stati si organizzano in Municipi.

 

Le unità politiche primarie dell’organizzazione territoriale nazionale sarà la città, entità intersa come insediamenti di popolazionz dentro al municipio, e integrata da aree o estensioni geografiche denomiante Comune.

Le Comune saranno le cellule sociali del territorio e saranno conformate dalle comunità, ognuna delle quali costituirà il nucleo territoriale basico e indivisibile dello Stato Socialista Venezuelano, dove i cittadini e le cittadine avranno il potere di costruire la loro propria geografia e la loro propria storia rispettando epromuovendo la preservazione, conservazione e sostenibilità nell’uso delle risorse e beni giuridici ambientali in generale.

 

A partire dalla comunità e dalla comuna, il Potere Popolare svilupperà forme di aggregazione comunitaria politico-territoriale, le quali saranno regolate nella legge nazionale, e che costituiscano forme di autogoverno o qualsiasi altra espressione di democrazia diretta.

 

La Città Comunale si costituisce quando nella totalità del suo perimetro vengono stabilite le comunità organizzate, le comune e l’autogoverno comunale, per decreto del Presidente o della Presidentessa della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in Consiglio dei ministri. Allo stesso modo, il Presidente o la Presidentessa della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in Consiglio dei ministri, previo accordo approvato dalla maggioranza dei Deputati e Deputate integranti la Assemblea Nazionale, potrà decretare regioni marittime,  territori federali, città federali e distretti funzionali , così come qualsiasi altra entità che stabilisca la Costituzione e la legge.

 

Nelle regioni marittime, territori federali, città federali, distretti funzionali, così come qualsiasi altra entit`$a che stabilisca la Costituzione y la legge, il Presidente o la Presidentessa della Repubblica Bolivariana del Venezuela, nominerà e rimuoverà le autorità rispettive, per un periodo di tempo che stabilirà la legge.

 

I distretti funzionali sranno creati conformemente con le caratteristiche storiche, socioeconomiche e culturali degli spazi geografici corrispondenti, e anche sulla basedelle potrenzialità economi che saranno necessarie sviluppare da queste per il beneficio del paese.

 

La creazione del Distretto Funzionale implica la elaborazione e attivazione di una Missione Distrettuale con il rispettivo Piano Strtategico Funzionale a carico del Governo Nazionale, con la p artecipazione e la consultazione permanente dei suoi abitanti.

 

Il Distretto Funzionale potrà essere conformato da uno o più municipi o lotti territoriali di questi, senza pregiudizio per lo Stato di appartenenza.

 

La organizzazione o funzionamento della Città Federale si farà in conformità con ciò che stabilisca la legge rispettiva, e implica la attivazione di una MissioneLocale con il suo  Piano Strategico di Sviluppo corrispondente.

 

Le Provincie Federali si conformeranno come unità di aggregazione e coordinamento delle politiche territoriali, sociali, e economiche a scala regionale, sempre in funzione dei piani strategici nazionali la visione startegica nazionale dello Stato venezuelano.

 

Le Provincie Federali saranno costituite potendo aggregare indistintamente Stati e Municipi, senza che questi debbano patire una diminuzione delle proprie competenze attribuite loro dalla Costituzione.

 

La organzzazione politico-territoriale dell Repubblica sarà retta da una legge organica.

 

Sesto. Si riforma l’articolo 18 nella seguente forma:

Articolo 18  LA città di Caracas è la capitale della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il sito degli  organi del Potere Nazionale.

 

Quanto disposto nel presente articolonon impedisce l’esercizio del riferito Potere Nazionale in altri luoghi della Repubblica

 

Lo Stato venezuelano svilupperà una politica integrale per articolare un Sistema Nazionale di Città, strutturando logicamente e ragionevolmente le relazioni fra le città e i loro territori associati, unendo e sostentando le scale locali e regionali nella visione sistemica del paese.

 

A tali effetti, lo Stato garantirà la funzione e l’uso sociale del suolo urbano e proibisce qualsiasi azioni speculativa rispetto alla rendita della terra, propugnando la superazione dei disequilibri economici, le asimmetrie in dotazioni di servizi e infrstrutture, così come sulle condizioni di accessibilità fisica e economica, di ciascuno delle componenti sopra citado Sistema Nazionale di Città.

 

Tutti i cittadini e le cittadine, senza discriminazione etnica, di genero, età, salute, sesso, orientazione politica, orientazione sessuale, condizione sociale e religiosa, approfitteranno e saranno titolari del diritto alla città, e questo diritto deve intendersi quale beneficio equitativo che percepisce ciascuno degli abitanti, conformemente al ruolo strategico che la città articola, tanto nel contesto urbano regionale che nel Sistema Nazionale di Città.

 

Una legge speciale stabilirà la unità politico-territoriale della città di Caracas, la quale sarà chiamata la Culla di Simon Bolivar, il Liberatore, e Ragina del Warairarepano. Il Potere Nazionale, per intermediario del Potere Pubblico Nazionale, e con la partecipazione di tutti gli enti del Potere Statale e Municipale, così come il Potere Popolare, le loro comunità, comune, consigli comunali e organizzazioni sociali tutte, disporrà tutto quanto sia necessario per il reordinamento urbano, ristrutturazione viaria, ricupero ambientale, conquiste dei nivelli ottimali di sicurezza personale e pubblica, fortificazione integrale della infrastruttura del habitat delle comunità, sistemi di salute, educazione, cultura, deporte y recreazione, ricupero totale del suo centro e siti sotorici, costruzione di un sistema di piccole e medie città, lungo i ssuoi assi territoriali di espansione e, in generale, raggiungere il massimo livello di umanizzazione possibile nella Culla di Simon Bolivar, il Liberatore, e Ragina del Warairarepano.

 

Queste disposizioni saranno applicabili a tutto il Sistema Nazionale di Città e le sue componenti regonali.

 

 

Settimo.Si riforma l’articolo 21 nella seguente forma:

Articolo 21. Tutte le persone sono ugualidavanti alla legge. Di conseguenza:

  1. Siproibisce qualsiasi discriminazione fondata nell’etnico, genero, età, salute, sesso, credo, orientamento politico, orientamento sessuale, condizione sociale o religiosa qualunque, in generale, abbia per oggetto  o per risultato l’annullamento o un mancato riconoscimento, usufrutto o beneficio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti e delle libertà.
  2. La legge garantirà le condizioni giuridiche e amministrative affinchè la uguaglianza davanti alla legge di a reale ed effettiva; adotterà misure positivea favore di persone o gruppi che possono essere discriminati, emarginati o vulnerabili; proteggerà in modo speciale quelle persone che per qualsiasi delle condizioni summensionate, si trovino in condioni di debolezza manifesta e sanzionerà gli abusi e i maltrattamenti che vengano commessi contro di esse.
  3. Solo si darà il trattamento ufficiale di cittadini e cittadine, salvo le formule diplomatiche
  4. Non si riconoscono titoli nobiliari né distinzioni ereditarie.

 

Ottavo si riforma la denominazione del Capitolo IV del Titolo III, nella seguente forma:

 

Capitolo IV

Dei diritti politici, mezzi di partecipazione

e protagonismo del popolo e del referendum popolare

 

Nono. Si riforma la denominazione della Sezione prima del Capitolo IV del Titolo III, nella seguente forma:

Sezione prima: dei diritti politici e

mezzi di partecipazione e protagonismo del popolo.

 

Decimo.Si riforma l’articolo 64 nella seguente forma:

Articolo 64. Sono elettori tutti i venezuelani e venezuelane che abbiano compiuto sedici anni di età e che non siano soggetti ad interdizione civile o inabilitazione politica.

 

Il voto per le elezioni municipali e statali sarà esteso agli stranieri che hanno compiuto sedici anni, con più di dieci anni di residenza nel paese, con le limitazioni stabilite nella Costituzione e nella legge, e non siano soggetti a interdizione civile o inabilitazione politica.

 

Undicesimo. Si rifoema l’articolo 67 nella seguente forma:

Articolo 67. Tutti cittadini e lecittadine hanno diritto ad associarsi con fini politici, mediante metodi democratici di organizzazione, funzionamento e direzione. I suoi organismi di direzione e i suoi candidati e candidate alle cariche di elezione popolare saranno selezionati e selezionate in forma paritaria nelle elezioni interne con la partecipazione dei e delle integranti delle rispettive associazioni.

 

Lo Stato potrà finanziare le attività elettorali.

 

La legge stabilirà i meccanismi per il finanziamento, uso degli spazi pubblici e accesso ai mezzi di comunicazione sociale nelle campagne elettorali, da parte delle summensionate associazioi con fini politici.

 

Ugualmente, legge regolerà lo che concerne il finanziamento e le contributi privati alle associazioni con fini politici, così come i meccanismi di controllo, che assicurino la trasparenza nell’origine e nela maneggio dei suddetti contributi.Regolerà inoltre la durata, limiti e spese della propaganda politica e delle campagne elettorali tendendo alla sua democratizzazione.

 

Si proibisce il finanziamento alle associazioni con fini politici o di chi partecipi nei processi elettorali per iniziativa propria con fondi o risorse provvenienti da governi o entità pubbliche o privati stranieri.

 

I cittadini e le cittadine, per iniziativa propria e le associazioni con fini politici, hanno diritto a concorrere nei processi elettorali convocati dal Consiglio Nazionale Elettorale, postulando come candidati e candidate.

 

Dodicesimo Si riforma l’articolo 70 nella seguente forma:

Articolo 70. Sono mezzi di partecipazione e protagonismo del popolo, nell’esercizio diretto della sua sovranità per la costruzione del socialismo: la elezione delle cariche pubbliche, il referendum, la consultazione popolare, la revoca del mandato, le iniziative legislative, costituzionali e costituienti, il consiglio aperto,la Assemblea di cittadini e cittadine, le decisioni di quest’ulrima avranno carattere vincolante nell’ambito territoriale respettivo, sempre  che non vada contro quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi; i Consigli del Potere Popolare, attraverso i consigli comunali, consigli di lavoratori, consigli di studenti, contadini, consigli artigianali, di pescatori e pescatrici, consigli sportivi, consigli della gioventù, consigli degli adulti e degli anziani, consigli delle donne, delle persone d-con discapacità, fra gli altri; la gestione democratica dei lavoratori e delle lavoratrici di qualsiasi impresa di proprietà sociale diretta o indiretta, la autogestione comunale, le organizzazioni finanziarie e microfinanziarie comunali, le cooperative di proprietà comunali, le casse di risparmio comunali, la rete di produttori liberi associati, il lavoro volontario, le imprese comunitarie e tuute le forme di associazione costituite per sviluppare i valori della mutua cooperazione e la solidarità socialista.

 

Una legge nazionale stabilirà le condizioni per l’organizzazione e l’effettivo funzionamento dei mezzi di partecipazione previsti in questo articolo

 

Tredicesimo. Si riforma l’articolo 71 nella seguente forma:

Articolo 71. le materie di speciale trascendenza nazionale potranno essere sottomesse a referndum consultivo per iniziativa del Presidente o della Presidentessa della Repubblica, in Consiglio dei Ministri; dalla Assemblea Nazionale con il voto a maggioranza dei Deputati e delle Deputate; o per sollecitazione degli elettori e delle elettrici iscritti e iscritte nel Registro Elettorale.

 

Potranno essere sottoposti a referendum consultivi anche le materie di speciale trascendenza comunale, municipale e statale. La iniziativa corrisponde ai Consigli del Potere Popolare, al Consiglio Municipale o al Consiglio Legislativo per accordo dei due terzi dei suoi integranti; al sindaco, o sindachessa, al Governatore o alla Governatrice, o a un numero non inferiore del 20% degli elettori e elettrici iscritti e iscritte nella circoscrizione corrispondente, che lo sollecitino.

 

Non potranno essere sottomesse a Referendum le materie espressamente regolate dalla Costituzione.

 

Quattordicesimo. Si riforma 72 nella seguente forma:

Articolo 72. Tutte le cariche e magistrature di elezione popolare sono revocabili.

 

Trascorsa la metà del periodo per il quale è stato eletto  o eletta il funzionario o la funzionaria, si potrà sollecitare al CNE la attivazione del meccanismo per il quale gli elettori e le elettrici iscritti e iscritte nella corrispondente circoscrizione del Registro Elettorale, in un numero non ingferiore al 30%, sollecitino la convocazione i un referendum per revocare il suo mandato.

 

Quando uguale o maggiore numero di elettori e elettrici che hanno elettor il funzionario/a vota a favore del revocatoriio e che sia comunque maggiore il totale di voti a favore rispetto a quelli contrari, sempre che abbia partecipato al referendum più del 40% di elettori e elttrici iscritti/e nel Registro Elettorale, si considererà revocato il suo mandato e si procederà immediatamente a coprire la mancanza assoluta in conformità con quanto disposto dalla Costituzione e dalla legge.

 

La revoca del mandato per i corpi collegiali si realizzerà d’accordo con quanto stabilito dalla legge.

Durante il periodo per il quale è stato elettoo il/la funzionario/a

Non si potranno compiere più di una sollecitazione di reevoca del suo mandato.

 

Quindicesimo. Si riforma l’articolo 73 nella seguente forma:

Articulo 73. Saranno sottomessi a referendum quei progetti di legge in discussione nella Assamblea Nazionale, quando decida così la maggioranza dei Deputati e delle Depuatate integranti della Assemblea. Se il referendunm si conclude con un sì approbatorio, sempre che abbia partecipato al meno il 30% degli elettori ed elettrici iscritti/enel RE, il progetto cofrrispondente sarà sanzionato come legge.

 

I trattati, convegni o accordi internazionali potranno essere sottomessi per iniziativa del Presidente o Presidentessa della Repubblica, in Consiglio dei Ministri, o per voto a maggioranza dei Deputati/e dell’Assemblea Nazionale o dal 30% degli elettori/eletrici iscritti/e nel RE. Se il referendum si conclude con un sì pprobatore, sempre che abbia partecipato un numero non inferiore del 30% degli elettori/trici iscritti/e nel RE, il trattato, convegno o accordo internazionale corrispondente si considererà approvato.

 

Sedicesimo. Si riforma l’articolo 74 nella seguente forma:

Articolo  74 Saranno sottomesse a referendum per essere abrogate totalmente o parzialmente, le leggi la quale abrogazione sia sollecitata per iniziativa di un numero non inferiore del 30% degli elettori/trici iscritti/e nel RE o dal Presidente o Presidentessa della Repubblica, in Consiglio dei Ministri.

 

Potranno essere inoltre sottomessi a referendum abrogatorio, i decreti con rango, valore e forza di legge che emana il Presidente o Presidentessa della Repubblica, in base al comma 10 dell’art 236 di questa Costituzione, quando sia sollecitato da un numero non inferiore al 30% degli elettori ed elettrici iscritti/e nel RE.

 

Per la validità del referendum abrogatorio saraà indispensabile la partecipazione di almeno l 40% degli elettori/trici iscritti/e nel RE.

 

Non potranno essere sottomesse a referendum abrogatorio le leggi di finanza, quelle che stabiliscono o modificano tasse, quelle di credito pubblico ne quelle di amnistia, o quelle che proteggono, garantiscono o sviluppano i diritti umani e quelle che approvano i trattati internazionali.

 

Non si potrà fare più di un referendum sulla stessa materia durante la stessa legislatura.

 

Diciasettesimo. Si riforma l’articolo 74 nella seguente forma

Articolo 82. Ogni persona ha diritto ad una abitazione adeguata, sicura, comoda, igienica, con servizi basici essenziali che inclusono l’habitat, che umanizzi le relazioni familiari, vicinali e comunitarie. Il soddisfamento progressivo di questo diritto è obbligazione condivisa dai cittadini e cittadini e dallo Stato in tutti suoi ambiti.

 

Lo Stato darà priorità alle famiglie e garantirà i mezzi perche queste, specialmente quelle di scarse risorse, possano accedere alle politiche sociali e al credito per la costruzione, acquisto, o ampliamento della abitazione;

 

Ogni persona ha diritto alla protezione della sua casa o quello della sua famiglia dichiarandola come abitazione principale di fronte agli organi delPoder Popular, e pertanto, contro di lui non si potranno esercere misure preventive o esecutive di carattere giudiziario, senza altra limitazione da quelle previste dalla legge o convenzione contraria.

 

Diciottesimo. Si riforma l’articolo 87 nella seguente forma

Articolo 87. Ogni persona ha diritto al lavoro e il dovere di lavorare.

 

Lo Stato svilupperà politiche che generino occupazione produttiva e adotterà i mezzi sociali necessari perché ciascuno possa raggiungere una esistenza degna, decorosa e profittevole per sé e per la società. La libertà del lavoro non sarà sottomessa ad ulteriori restrizioni di quelle stabilite nella legge.

 

Ogni padrone o padrona è obbligato/a a garantire ai suoi lavoratori e lavoratrici condizioni di salute, sicurezza, igiene e ambiente di lavoro degno e adeguato.

 

Lo Stato garantirà che in ogni ambiente di lavoro si compiano tali condizioni di salute, sicurezza, igiene e ambiente e relazioni di lavoro di lavoro conformi con la dignità umana e creerà istituzioni che permettano il controllo e supervisione del compimento di queste condizioni di lavoro

 

Il lavoro è sottomesso al regime stabilito in questa Costituzione e leggi della Repubblica.

 

Al fine di garantire l’esercizio dei diritti lavorativi dei lavoratori e delle lavoratricinon dipendendenti come tassiti, autisti, motorizzati/e, commercianti, artigiani/e, piccoli/e minatori/trici artigianali, barbieri e parrucchiere, pescatori/trici, agricoltori/trici, lavoratori/trici temporanei, casalinghe, impiegati/e, cultori/trici popolari, professionali e tutti coloro che esercitano per conto proprio qualsiasi attività produttiva per il sostentamento di sé stessi e della sua famiglia, la legge crearà e svilupperà tutto ciò che concerne un Fondo di Stabilità Sociale per Lavoratori e Lavoratrici in conto proprio, affinchè con l’apporto dello Stato e del lavoratore o lavoratrice, possano questi godere dei loro diritti fondamentali, come la liquidazione,  la pensione, vacanze, riposi pre e post-natalizi e altri stabiliti nella legge.

 

Diciannovesimo. Si riforma 90 nella seguente forma

Articolo 90. Al fine che i lavoratori e le lavoratrici dispongano di tempo sufficiente per lo sviluppo integrale, la giornata del lavoro diurna non eccederà le sei (6) ore giornaliere e le trentasei (36) ore settimanali, e parimenti la notturna non eccederà le sei (6) ore quotidiane e le trentaquattro (34) settimanali.

 

Nessun padrone o padrona potrà obbligare i lavoratori/trici a lavorare ore o tempi straordinari. Lo Stato promuoverà i meccanismi per la migliore utilizzazione del tempo libero in beneficio della educazione, formazione integrale, sviluppo umano, fisico, spirituale, morale, cultural e tecnico dei lavoratori e lavoratrici, d’accordo con la rispettiva legge.

 

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un riposo settimanale e vacanze retribuite nelle stesse condizioni delle giornate effettivamente lavorate.

 

Ventesimo Si riforma l’articolo 98 nella seguente forma

Articolo 98. La creazione culturale è libera. Questa libertà comprende il diritto alla diversità culturale nella invenzione, produzione e divulgazione dell’opera creativa, scientifica, tecnologica e umanistica, includendo la protezione legale dei diritti dell’autore o autrice sulle sue opere. Lo Stato riconoscerà i diritti a tutti e tutte di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare nel progressoscientifico tecnologico e nei benefici che ne risultino.

 

Ventunesimo. Si riforma l’articolo 100 nella seguente forma

Articolo 100.  La Repubblica Bolivariana del Venezuela è il risultato storico della confluenzia di molteplici culture, per questo lo Stato riconosce la diversità delle sue espressioni e valorizza le radici indigene, africane ed europee che hanno dato origine alla nostra Gran Nazione Sudamericana. Le culture popolari dei popoli indigeni, degli eurodiscendenti e afrodiscendenti, costitutivi della venezuelanità, godono della attenzione speciale, riconoscendosi e rispettandosi la interculturalità sotto lo stesso principio di uguaglianza delle culture.

 

La legge stabilirà gli incentivi e gli stimoli per le persone, organizzazioni sociali, istituzioni e comunità che promuovano, appoggino, sviluppino o finazino piani, progetti, programmi e attività culturali nel paese, così come la cultura venezuelana all’estero.

 

Lo Stato garantirà ai lavoratori e alle lavoratrici culturali la loro incorporazione nel sistema di sicurezza sociale che gli consenta una vita degna, riconoscendo le particolarità del fattore culturale, in conformità con la legge.

 

Ventiduesimo. Si riforma l’articolo 103 nella seguente forma

Articolo 103. Ogni persona ha diritto a una educazione integrale, di qualità, permanente, con eguali condizioni e opportunità, e gli verranno rispettati le sue attitudini, vocazione e aspirazioni. La educazione è obbligatoria in tutti i suoi livelli, dalla scuola materna fino al liceo diversificato. L’insegnamento dato negli stabilimenti dello Stato è gratuito fino al pregrado universitario. A tale fine, lo Stato farà un investimento prioritario d’accordo con i principi umanistici del socialismo bolivariano e prendendo in conto le raccomandazioni dell’ONU. Lo Stato crearà e sosterrà istituzioni e servizi sufficientemente dotatiper assicurare l’accesso, permanenza e culmino nel sistema educativo.

La legge garantirà uguale attenzione alle persone con necessità speciali o con incapacità e a chi si trova privato/a di libertà o a cui manchino le condizioni basiche per la sua incorporazione e permanenza nel sistema educativo. I contributi di particolari ai progetti e programmi educativi pubblici a livello medio e universitario, saranno riconosciuti come sgravate della tassa sulla rendita, secondo la legge in questione.

 

Ventitreesimo. Si riforma l’articolo 109 nella seguente forma:

Articolo 109:Lo Stato riconosce l’Autonomia universitaria come principio e gerarchia che permette ai professori, professoresse, studenti e studentesse, laurati/e della sua comunità, dedicarsi allaricecrca del conoscimento attraverso della ricerca scientifica, umanistica e tecnologica, per il beneficio spirituale e materiale della Nazione. Si riconosce ai lavoratori e lavoratrici delle università come integranti con pieni diritti della comunità universitaria, una volta compiuti i requisiti di ingresso, permanenza e altri previsti dalla legge.

Le università autonome si daranno le proprie norm e di governo, d’accordo con i principi costituzionali della democrazia partecipativa e protagonistica, così come quelle del funzionamento e amministrazione efficiente del suo patrimonio, sotto il controllo e la vigilanza previsti a tale effetto dalla legge. Si consacra la autonomia universitaria per pianificare, organizzare elaborare e attualizzare i programmi di ricerca, docenza e estensione. Si stabilisce la inviolabilità del recinto universitario. Le università nazionali sperimentali raggiungeranno la loro autonomia in conformità con la legge..

 

La legge garantisce il voto paritario degli studenti e studentesse, professori e professoresse, lavoratori e lavoratrici per eleggere le autorità universitarie; consacrarà il diritto al suffraggio a tutti/e docenti che sono entrati/e per concorso di opposizione, dalla categoria di istruttore o istruttrici fino a quella di titolare e stabilirà le norme affinchè le elezioni si decidano in un solo giro.

 

Ventiquattresimo. Si riforma la denominazione del capitolo VII del TitoloIII, nella seguente forma:

Capitolo VII

Dei diritti socioeconomici

 

Venticinquesimo. Si riforma l’articolo 112 nella seguente forma

Artisolo 112. Lo Stato promuoverà lo sviluppo di un modello economico produttivo, intermedio diversificato e indipendente, fondato sui valori umanistici della cooperazione e la preponderanza degli interessi comuni su quelli individuali, che garantisca il soddisfamento delle necsiità sociali e materiali del popolo, la maggiore somma di stabilità politica e sociale, e la maggiore somma di felicità possibile.

 

Così, fomenterà e svilupperà distinte forme di imprese e unità economiche di proprietà sociale, tanto diretta o comunale, quanto indiretta o statale, così come imprese e unità economiche di produzione sociale, podendo essere queste di proprietà mista fra lo Stato e il settore privato, e il potere comunale, creando le migliori condizioni per la costruzione collettiva e cooperativa di una economia socialista.

 

Ventiseiesimo. Si riforma l’articolo 113 nella seguente forma.

Articolo 113. Si proibiscono i monopoli. Si dichiarano contrari ai principi fondamentali di questa Costituzione, qualsiasi atto, attività, condotta o accordo di un o una particolare, vari o varie particolari, o una impresa privata o congiunto di imprese private, che abbiano per oggetto lo stabilimento di un monopolio, o che conducano, per i suoi effetti reali e indipendetemente dalla volontà di questi, alla sua esistenza, qualsiasi sia la forma che assume nella realtà. In tutti i casi summensionati, lo Stato adotterà le misure necessarie per evitare gli effetti nocivi e restrittivi del monopolio, del abuso di posizione di dominio e delle domande concentrate, tenendo come finalità la difesa de pubblico consumatore, dei produttori e delle produttrici il l’assicurazione di condizioni effettive di competizione nell’economia. In generale non si permetteranno attività, accordi, pratiche, condotte e omissioni dei particolari che vulnerano i metodi e sistemi di produzione sociale e collettiva con i quali si colpisce la proprietà sociale e collettiva o che impediscono o rendano difficile la giusta e equitativa concorrenza di beni e servizi.

 

Quando si tratta di risorse naturali o di qualsiasi altro bene di dominio della Nazione, considerati il carattere strategico attribuitigli da questa Costituzione e dalla legge, così come quando si tratta della prestazione di servizii pubblici vitali, considerati come tali da questa Costituzione e dalla legge , lo Stato potrà riservarsi lo sfruttamento e esecuzione dello stesso, direttamente o mediante imprese di sua proprietà, imprese miste o unità di produzione socialista, che assicurino la sovranità economica e sociale, rispettino il controllo conforme con i termini di legge di ciascun settore dell’economia. Nella generalità dei casi di sfruttamento di beni della Nazione, o prestazione di servizi pubblici, lo Stato, mediante legge, selezionerà il meccanismo o sistema di produzione e esecuzione degli stessi, potendo rilasciare concessioni per tempo determinato, assicurando sempre la esistenza di controprestazioni o contropartite adeguate all’interesse pubblico, e lo stabilimento di cariche sociali dirette nei benefici.

 

 

 

Ventisettesimo. Si riforma l’articolo 115 nella seguente forma.

Articulo 115. Si riconoscono e garantiscono le differenti forme di proprietà.

La proprietà pubblica è quella che appartiene agli enti dello Stato; la proprietà sociale è quella che appartiene al popolo nel suo congiunto e alle future generazioni, e potranno essere di due tipi: la proprietà sociale indiretta quandoo è esercitata dallo Stato in nome della comunità , e la proprietà sociale diretta, quando lo Stato la attribuisce, sotto differenti forme e in ambiti territoriali definiti, a una o più comunità, a una o varie comune, costituendosi così in proprietà comunale, o a una o più città, costituendosi cosi in proprietà cittadina; la proprietà`collettiva è quella appartenente a gruppi sociali o persone, per il suo profitto, uso o godimento, potendo essere di origine sociale o di origine privata; la proprietà mista è conformata dal settore pubblico, il settore sociale, il settore collettivo e il settroe privato, in distinte combinazioni, per approfitare delle risorse o per l’esecuzione di attività, sempre sottomessa al rispetto assoluto della sovranità economica e sociale della Nazione; e la proprietà privata che è quella che appartiene a persone anturali o giuridiche e che si riconosce sui beni di uso, consumo e mezzi di produzione legittimamente acquisiti, con le attribuzioni di uso, godimento, e disposizione e le limitazioni e restrizioni che gli viene attribuito dalla legge. Ugualmente, ciascuna propprietà sarà sottoposta alle contribuzioni, cariche, restrizioni ed oblmigazioni che stabilisce la legge con i fini di utilità pubblica o interesse generale. Per causa di utilità pubblica o interesse sociale, attraverso sentenza ferma e pago opportuno di una giusta indennizzazione, potrà essere dichiarata la espropriazione di qualsiasi classe di beni, senza pregiudizio della facoltà degli organi dello Stato di occupare previamente, durante il processo giudiziario, i beni oggetti di espropriazione, conformemente a quanto stabilito dalla legge.

 

Ventottesimo. Si riforma l’articolo 136 nella seguente forma.

Articolo 136 Il Potere Pubblico si distribuisce territorialmente nella seguente forma: il Potere Popolare, Potere Municipale, Statale, Nazionale. Con relazione al contenuto delle funzioni che esercita, il Ppotere Pubblico si organizza in legislativo, Esecutivo, Giudiziario, Cittadino ed Elettorale.

 

Il popolo è depositario della sovranità e la esercita direttamente attraverso del Potere Popolare. Questa non nasce nasce dal suffragio o da elezione, bensì dalla condizione di gruppi  umani organizzati come base della popolazione.

 

Il Potere Popolare si espressa costituendosi in comunità, comune e autogoverni delle città, attraverso i consigli comunali, consigli di lavoratori e lavoratrici, consigli studenteschi, cosnigli contadini, artigianali, consigli di pescatoti e escatrici, consigli sportivi, della gioventù, di adulti e persone anziane, cosnigli delle donne, di persone di discapacità e altri enti indicati dalla legge.

 

 

Ventinovesimo. Si riforma la denominazione della Sezione seconda del Capitolo I del Titolo IV, nella seguente forma:

 

Sezione Seconda: delle amministrazioni pubbliche

 

Trentesimo. Si riforma l’articolo 141 nella seguente forma.

Articolo 141. Le amministrazioni pubbliche sono le strutture organizzative destinate a servire di strumento ai poteri pubblici, per l’esercizio delle loro funzioni per la prestazione di servizi, si fondamentano nei principi di onestà,partecipazione, celerità, efficacia, efficienza, trasparenza, rendimento di conti e responsabilità nell’esercizio della funzione pubblica, con sommettimento pieno alla legge. Le categorie di Amministrazioni Pubbliche sono: le amministrazioni pubbliche burocratiche o tradizionalli, che son o quelle che  si occupano delle strutture previste e regolate dalla presente Costituzione; e le missioni, costituite da organizzazioni di differente natura create per soddisfare le più sentite ed urgenti necessità della popolazione, la cui prestazione esige la applicazione di sisetmi eccezionali e incluso sperimentali, i quali saranno stabiliti dal Potere Esecutivo, mediante regolamenti organizzativi e funzionali.

 

Trentunesimo. Si riforma l’articolo 152 nella seguente forma.

Articolo 152. Le relazioni internazionali della Repubblica sio sostentano nel pieno esercizio della sovranità dello Stato Venezuelano e si reggono sui principi di: indipendenza politicva, uguaglianza fra Stati, libera determinazione e non ingerenza nelle questioni interne, soluzione pacifica dei conflitti internazionali, difesa e rispetto dei diiritti umani e solidarietà fra i popoli nella lotta per la sua emancipazione e il benessere dell’umanità.

 

L aRepubblica svilupperà nella maniera più ferma e decisa la difesa di questi principi negli organismi e istituzioni internazionali, propiziando la loro permanente democratizzazione per la costruzione di ordine giusto ed equilibrato.

 

La politica estera della Repubblica dovrà orientarsi in forma attiva fino alla configurazione di un mondo multipolare, libero dalla egemonia di qualsiasi centro di potere imperialista, colonialista o neocoloniale.

 

All’effetto di garantire il compimento di questa politica, si c-dichiara il Servizio Esteri come attività strategica dello Stato. La sua organizzazione e funzionamento sranno stabiliti dalla rispettiva legge.

 

Trentunesimo. Si riforma l’articolo 153 nella seguente forma.

Articolo 153. La Repubblica promuoverà la integrazione, la Confederazione e la unione di America Latina e del Caribe con fine di configurare un grande blocco regionale di potere politico, economico e sociale. Per il raggiungimento di questo obiettivo lo Stato priviligerà la strutturazione di nuovi modelli di integrazione e unione nel nostro continente, che permettano la creazione di uno spazio geopolitico, dentro al quale i popolie i governo di Nuestra America vadano costruendo un solo progetto Grannazionale, che Simon Bolivar chiamò “una Nazione di Repubbliche”.

 

La Repubblica potrà sottoscrivere trattati e convegni internazionali basati sulla più amplia cooperazione politica, sociale, economica, culturale e complementarità produttiva Grannazionale, la solidarietà e il commercio giusto.

 

Trentatreesimo. Si riforma l’articolo 156 nella seguente forma.

Articolo 156. E`di competenza del Potere Pubblico Nazionale:

1-     la politica e attuazione internazionale della Repubblica.

2-     La difesa e suprema vigilanza degli interessi generali della Repubblica, la conservazione della pacepubblica, e la retta applicazione della legge in tutto il territorio nazionale.

3-     La bandiera, scudo, inno, feste patrie, decorazioni e onori di carattere nazionale.

4-     La naturalizzazione, la mmissione, la estradizione e espulsioni di stranieri o straniere.

5-     I servizi di Identificazone, il registro Civile di Beni, il Registro Civile, Mercantile e Fiscale di Persone e il Registro Elettorale.

6-     La polizia nazionale e il regime penitenziario.

7-     La sicurezza , la difesa e lo sviluppo nazionale.

8-     La organizzazione e regime della Forza Armata Bolivariana.

9-     Il regime e amministrazione di rischi ed emergenze.

10- L’ordine e gestione del territorio e il regime territoriale del Distretto Federale, gli Stati, i municipi, dipendenze federali e le entità regionali in generale.

11- La creazione e soppressione, creazione e gestione di province federali, regioni strategiche di difesa, territori federali, municipi federali, città federali e comunali, distretti funzionali, regioni marittime e distretti insulari.

12- La regolamentazione della Banca centrale, del sistema monetario, del regime cambiario, del sistema finanziario e del mercato di capitali; la emissione e valorizzazione della moneta.

13- La creazione, organizzazione, percezione, amministrazione e controllo delle imposte sulla rendita, sulle successioni, donazioni e tutti i rami connessi, il capitale, la produzione, il valore aggregato,  gli idrocarburi e miniere, le tasse su importazioni ed esportazioni di beni e servizi, le imposte che ricadono sul consumo di liquori, alcoolici, sigarette e qualsiasi manifattura di tbacco, e tutte le imposte, tasse, rendite non attribuite agli stati e municipi, da questa Costituzione o altre leggi.

14- La legislazione per garantire la coordinazione e armonizzazione delle distinte potesta tributarie, definire principi, parametri e limitazioni, specialmente per la determinazione di tipi impositivi o aliquote dei contributi statali e municipali, così come per creare fondi speciali che assicurino la solidarietà interterritoriale.

15- La creazione, organizazione  e percezione delle imposte territoriali o su fondi  rurali o sulle transazioni immobilarie.

16- Il regime di commercio estero, così come la organizzazione o regime della dogana.

17- Il regime e amministrazion delle miniere e idrocarburi liquidi, solidi e gassosi, il regime delle terre incolte, e la conservazione, sostegno e sfruttamento dei boschi, suoli, acque, saline, ostricaie e altre ricchezze naturali del paese. I minerali strategici, il regime e usufrutto dei minerali  di costruzione potrà essere delegato agli Stati.

18- Il regime di meteorologia legale e controllo di qualità.

19- I censamenti e statistiche nazionali

20- Lo stabilimento, coordinamento, e unificazione delle norme e procedimenti tecnici per le opere di ingegneria, architettura e urbanismo, e la legislazione sul riordino urbanistico.

21- Le opere pubbliche di interesse nazionale.

22- Le politche macroeconomiche, finanziarie e fiscali della Repubblica, così come il controllo fiscale.

23- Il regime di organizzazione del sistema della sicurezza sociale.

24- Le poltiche nazionali e la legislazione in materia di navigazione, salute, abitazione, sicurezza alimentare, ambiente, acque, turismo, inventario delle risorse naturali, patrimoni territoriali e ordinamento del territorio;

25- Le politiche e i servizi di educazione e salute.

26- Le politiche nazionali per la produzione agricola, di allevamento, ittica e forestale.

27- Il regime di navigazione e trasporto aereo, terrestre, marittimo, fluviale e lacustre, di carattere nazionale; i porti, aeroporti e loro infrastrutture, così come la conservazione, amministrazione e usufrutto delle autostrade e strade nazionali.

28- Il sistema di vialità, teleferici e ferrovie nazionali.

29- Il regime dei servizi postali e di telecomunicazioni, così come il regime, amministrazione e controllo dello spettro radioelettrico.

30- Il regime di servizi pubblici, specialmente i servizi domiciliari di telefonia basica, elettricità, acqua potabile e gas.

31- La gestione della politica delle frontiere con una visione integrale del paese nella difesa della venezuelanità, della identità nazionale, la integrità e sivranità in questi spazi.

32- La organizzazione e amministrazione nazionale della giustizia, del Ministreo Pubblico, della “Defensoria del Pueblo” e della “Controlaria generale” della Repubblica e del Sistema Nazionale di Controllo Fiscale.

33- La legislazione in materia di diritti, doveri e garanzie costituzionali; i civili, mercantili, amministrativi, ambientali, energetici; penale, penitenziari, di procedimento e di diritto internazionale privato e pubblico; le elezioni; la esporopriazione per causa di utilità pubblica o sociale; la economica e finanziaria; il credito pubblico; la proprietà intellettuale, industriale e i diritti di autore o autrice; il patrimonio culturale e archeologico; l’agraria; la migratoria e popolazionali; dei popoli indigene territori occupati da loro; del lavoro, previsione e sicurezza sociale; la salute animale e vegetale; notarili, i registri pubblici; le banche e assicurazioni, le lotterie, ippodromi e scommesse in genere; la organizzazione e funzionamento degli organio del Potere Pubblico Nazionale e altri organi nazionali dello Stato; e quella relativa a tutte le materie di competenza nazionale.

34- La gestione e amministrazione di rami dell’economia nazionale, così come suo eventuale trasferimento a settori dell’economia di proprietà sociale, collettiva o mista.

35- La promozion, organizzazione e registro dei Consigli del Potere popolare, così come l’appoggio tecnico e finanziario per lo sviluppo di progetti socioeconomici dell’economia sociale, d’accordo alle disponibilità fiscale e  di presupposti.

36- Qualsiasi materia che la presente Costituzione attribuisce al Potere Pubblico Nazion ale, o che gli corresponda per sua indole o natura, o che non viene attribuita espressamente  alla competenza statale o municipale

 

Trentaquattresimo. Si riforma l’articolo 157 nella seguente forma.

Articolo 157. La Assemblea Nazionale, con maggioranza dei suoi Deputati/e, potrà attribuire agli organi del Potere Popolare, al Distretto federale, agli stati e municipi, determinate materie di competenza nazionale, al fine di promuovere la democrazia protagonica e partecipativa e l’esercizion diretto della sovranità.

 

Trentacinquesimo. Si riforma l’articolo  158 nella seguente forma.

Articolo 158. Lo Stato promuoverà come politica nazionale, la partecipazione protagonica del popopolo, restituendogli il potere e creando le migliori condizioni per la costruzione di una Democrazia Socialista.

 

Trentaseiesimo. Si riforma l’articolo 163 nella seguente forma.

Articolo 163. In ogni Stato funzionerà una Controlloria che sarà integrata al Sistema Nazionale del Controllo Fiscale.La Controlloria dello Stati eserciterà, conformemente a questa Costituzione e alla legge, il controolo, la vigilanza e la fiscalizzazione delle entrate, spese e beni pubblici statali, sotto la direzione della Controlloria Generale della Repubblica. Tale organo attuerà sotto  la direzione e responsabilità di un Controllore o Controllora, che sarà desgnato/a ddal Controllore/a Generale della Repubblica, previa postulazione dagli organi del Potere Popolare dello Stato o altre organizzazioni sociali dello stesso.

 

Trentasettesimo. Si riforma l’articolo 164 nella seguente forma.

Articolo 164. E di competenza degli stati:

1-     Redattare uno statuto per organizzare i poteri pubblici, in conformità con quanto disposto in questa Costituzione.

2-     Il coordinamento dei suoi municipi e altre entità locali conformemente con quanto stabilito nel comma 10 dell’articolo 156 di questa Costituzione

3-     La amministrazione dei suoi beni e l’investimento e amministrazione delle suoe risorse, incluse quelle provvenienti dai trasferimenti, sovvenzioni o assignazioni speciali del Potere Nazionale, così come quelle che vengono assignate come partecipazione nei tributi nazionali.

4-     L’organizzazione, percezione, controllo e amministrazione dei rami tributari propri, conformemente con le disposizioni di leggi nazionali e statali.

5-     La amministrazione delle terre incolte nella giurisdizione in conformità con la legge nazionale.

6-     Il coordinamento della polizia statale, in conformità con le competenze che la legislazione nazion ale determina.

7-     La creazione, organizzazione, percezione, c ontrollo e amministrazione dei rammi di carta da bollo, francobolli e marche da bollo, in conformità con quanto previsto dalla legge nazionale, senza venir meno l’obbligo di accettare specie di valore equivalente emanate dal Potere Nazionale o altri Stati.

8-     La creazione, regime e organizzazione dei servizi pubblici statali.

9-     L’esceuzione, conservazione, amministrazione e usufrutto delle vie terrestri statali.

10- Tutto ciò che viene attribuito loro dalla Costituzione e dalle leggi nazionali.

 

Trentottesimo. Si riforma l’articolo 167 nella seguente forma.

Articolo 167. Son ingressi degli Stati:

1-     quelli procedenti dal suo patrimonio e la amministrazione dei loro beni

2-     le tasse per l’uso dei loro beni e servizi, multe e sanzioni, e quelle che vengono attribuiti loro.

3-     Il prodotto ricavato per concetto di vendita di specie fiscali.

4-     Le risorse che correspondono loro per il concetto di Sito Costituzionale.

 

Il sito (Situado) è una parte corrispondente a un minimo del 25% degli ingressi ordinari, stimati nella Legge Finanziaria annuale, la quale sarà distribuita fra gli Stati e iol Distretto Federale nella seguente maniera:30% di tale percentuale in parti uguali, e i l 70% restante in proporzione alla popolazione di tali entità.

 

In ogni esercizio fiscale, gli Stati e il Distretto Federale destinaranno all’investimento un minimo di 50% che corrisponde loro in base a tale concetto di Sito. Ai municipi di ogni stato corresponderà, in ogni esercizio fiscale, una partecipazione non inferiore al 20% del Sito e delle entrate ordinarie in generale, del proprio stato.

 

Alle comunità, ai consigli comunali, alle comune e altri enti del Potere Popolare, corresponderà un trasferimento costituzionale equivalente a un minimo di 5% delle entrate ordinate stimate dalla Legge Fiananziaria. Una legge speciale crearà un Fondo Nazionale del potere Popolare che si incaricherà di realizzare il trasferimento costituzionale così stabilito.

 

La legge stabilirà i principi, norme e procedimenti che sono tese a garantire l’uso corretti ed efficiente delle risorse provvenienti dal Sito Costituzionale.

5-     le imposte in generale, tasse e contributi speciali che vengono attribuiti loro dalla legge       nazionale, con il fine di promuover lo sviluppo delle imprese pubbliche statali.

 

Le leggi che creano  o trasferisconorami tributari a favore degli stati potranno compensare dette assignazioni con modifiche dei rami di ingressi segnalati nel presente articolo, al fine di preservare la equità interterritoriale.

 

6-     Quelli procedenti da un Fondo Nazionale di Finanziamento Comp)ensatorio, stabiliti nella     legge nazionale, destinati a correggere i disequilibri socioeconomici e ambientali  regioni e nelle comunità. Le risorse che si  attribuiscono mediante questa legge saranno amministarte dagli statii, Distretto federale, municipi e Enti del Potere Popolare, e la sua applicazione avverrà concordemente con le politiche stabilite nel Piano di Sviluppo Integrale della Nazione.

7-     Qualsiasi altro trasferimento, sovvenzione, o assegnazione speciale, così some quelli che vengono attribuiti lorocome partecipazione nei tributi nazionali, conformemente con la legge nazionale.

 

Trentanovesimo. Si riforma l’articolo 168 nella seguente forma.

Articolo 168. I municipi godono di personalità giuridica e autonomia dentro ai limiti di questa Costituzione e della legge. La Autonomia municipale implica:

1.      l’elezione dei suoi candidati

2.      la gestione delle materie di sua competenza.

3.      la creazione, percezione e investimento delle sue entrate.

 

Nelle sue azioni il municipio sarà obbligato a incorporare, dentro all’ambito delle sue competenze, la partecipazione cittadina, attraverso dei Consigli del Potere Popolare e dei mezzi di produzione socialista.

 

Quarantesimo. Si riforma l’articolo 173 nella seguente forma.

Articolo 173 La legislazione nazionale che verrà emanata per sviluppare i principi costituzionali sul regime municipale stabilirà le condizioni per la creazione di altre entità locali, dentro al territorio municipale, così come le risorse a loro disposizione, concatenati alle funzioni che verranno attribuite loro, incluso la sua partecipazione nelle entrate proprie del municipio. La sua creazione dipende dalla iniziativa dei vicini, o comunitaria, con oggetto di provvedere al deconcentramento dell’amministrazione del municipio, la participazione cittadina e la migliore prestazione dei servizi pubblici.

 

Quarantunesimo. Si riforma l’articolo 176 nella seguente forma.

Articolo 176. Corresponde alla Controlloria Municipale il controllo, vigilanza e fiscalizzazione delle entrate, spese e beni municipali, così come le operazioni relative agli stessi, sotto la direzione della Controllloria Generale della repubblica, e sarà diretta dal/la Controllore/a Municipale, designado/a dal/la Controllore/a Generale della Repubblica, previa postulazione degli organi del Potere Popolare del municipio o di altre organizzazioni sociali dello stesso.

 

Quarantuesimo. Si riforma l’articolo 184 nella seguente forma.

Articolo 184. Una legge nazionale creerà i meccanismi affinchè il Potere Nazionale, gli stati, municipi decentralizzino e trasferiscano alle comunità organizzate, ai consigli comunali, alle comune e altri enti del Potere Popolare, i servizi che questi gestiscono, promuovendo:

1-     il tresferimento dei servizi in materia di casa, sport, cultura, programmi sociali,ambiente, mantenimento di aree industriali, mantenimento e conservazione delle aree urbane, prevenzione e protezione vicinale., costruzione di opere e prestazioni di servizi pubblici.

2-     La partecipazione e assunzione da parte delle organizzazioni comunali della gestione delle imprese pubbliche municipali o statali.

3-     La partecipazione nei processi economici stimolati dalle distinte espressioni dell’economia socilae e dello sviluppo endogeno sostenibile, attraveso cooperative, casse di risparmio, imprese di proprietà sociale, collettiva e mista, mutualità e altre forme associative, che permettano la costruzione dell’economia socialista.

4-     La partecipazione dei lavoratori e lavoratrici nella gestione delle imprese pubbliche.

5-     La creazione di organizzazioni, cooperative e imprese comunali di servizi, come font generatrici di occupazione e benessere socilae, proprendendo alla sua permanenza mediante il disegno di poliitiche nelle quali tengano partecipazione.

6-     Il trasferimento alle organizzazioni comunali dell’amministrazione e il controllo dei servizi pubblici statali e municipali, fondandosi sul principio di coresponsabilità nella gestione pubblica.

7-     La partecipazione delle comunità nelle attività di ricreazione, sport, sviluppo, privilegiando attività di cultura popolare e il folclore nazionale.

 

La comunità organizzata arà come massima Autorità dell’Assemblea di Cittadini e Cittadini del Potere popolare, che designa e revoca gli organi del potere comunale nelle comunità, comune, e altri enti politici-territoriali che si conformano nella città, come la unità politica primaria del territorio.

 

Il Consiglio Comunale costituisce l’organo esecutore delle decisioni dell’Assemblea di Cittadini/e, articolando e integrando diverse organizzazioni comunali e gruppi sociali. Ugualmente assumerà la Giustizia di Pace e la prevenciòn e protezione vicinale.

 

I progetti dei consigli comunali saranno finanziati con le risorse contemplate nel Fondo Nazionale per ilPotere P opolare, stabilito nell’articolo 167 di questa Costituzione.

 

Tutto ciò che è relativo alla costituzione, integrazione, competenze e funzionamento dei consigli comunali srà regolato mediante la legge nazionale.

 

Quarantatreesimo. Si riforma la denominazione del Capitolo V del TitoloIV nella seguente forma:

 

Capitolo V

Del Consiglio Nazionale di Governo

 

Quarantaquattresimo. Si riforma l’articolo 184 nella seguente forma.

Arrticolo 185. Il Consiglio Nazionale di Governo è un organo non permanente, incaricato di valutare i diversi progetti comunali, locali, statali e provinciali, per articolarli al Piano di Sviluppo Integrale della Nazione, dar continuità all’esecuzone delle proposte approvate e realizzare i cambi convenienti al fine di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi.

 

Sarà presieduto dal/la Presidente/ssa della Repubblica, che lo convocherà, dal/la primo/a Vicepresidente/ssa della repubblica, Vicepresidenti/esse, Ministri/e,

Governatori/trici. Inoltre, il/la Presidente/ssa può convocare sindaci e sindachesse e Portavoce del Potere Popolare.

 

Quarantacinquesimo. Si riforma l’articolo 191 nella seguente forma.

Articolo 191.  I/le Deputati/e delle Assemblea Nazionale potranno accettare o esercere cariche pubbliche senza perdere la propria investitura solo quando vengano designati/e dal/la Presidente/essa della Repubblica, nel quale caso, si desincorporeranno temporalmente dalla Asemblea Nazionale e potranno reincorporarsi in questa una volta cessate le sue funzioni, permettendo di concludere il periodo per il quale sono stati/e eletti/e.

 

I/le Deputati/e potranno esercere attività docente, accademica, accidentali o assistenziali, sempre che ciò non implichi dedicamento esclusivo.

 

Quaranteseiesimo. Si riforma l’articolo 225 nella seguente forma.

Articolo 225. Il Potere Esecutivo viene esercitato dal/la Presidente/ssa della Repubblica, primo/a Vicepresidente/ssa della repubblica, Vicepresidenti/esse, Ministri/e,

e tutti i/le funzionari/e stabiliti dalla Costiuzione e dalla legge.

 

Il/la Presidente/ssa della Repubblica potrà nominare i primi/e Vicepresidenti/sse della repubblica, Vicepresidenti/esse, che reputerà necessario.

 

Quarantasettesimo. Si riforma l’articolo 230 nella seguente forma.

Articolo 230. il periodo presidenziale è di sette anni. Il Presidente o la Presidentessa può essere rieletto o rieletta.

 

Quarantottesimo. Si riforma l’articolo 236 nella seguente forma.

Articolo 236. Sono attribuzioni e obblighi del/la Presidente/ssa della Repubblica:

1-     Compiere e fare compiere la Costituzione e la legge.

2-     Dirigere le azioni dello Stato e del Governo, e coordinare le relazioni con gli altri Poteri Pubblici Nazionali come Capo di Stato.

3-     L’ordinamento e la gestione del territorio e regime territoriale del Distretto federale, gli stati, i municipi, dipendenze federali e altre entità regionali, d’accordo con la legge nazionale.

4-     Crreare o sopprimere le provincie federali, territoriali federali, città federali, distritti funzionali, municipi federali, regioni marittime, distretti insulari e regioni strategiche di difesa, secondo quanto previsto dalla Costituzione; designare o rimuovere le loro autorità, in conformità con la legge,  così come potrà decretare città comunali d’accordo con con questa Costituzione.

5-     Nominare o revocare il/la primo/a Vicepresidente/ssa della repubblica, Vicepresidenti/esse, Ministri/e, potendo designare una stessa persona affinchè eserciti le cariche di primo/a Vicepresidente/ssa della repubblica, Vicepresidenti/esse, Ministri/e.

6-     Dirigere le relazioni estere e la politica internazionale della Repubblica, così come celebrare e ratificare i trattati, convegni o accordi internazionali.

7-     Comandare le Forze Armate Bolivariane come suo Comandante in Capo, esercitando la suprema autorità gerarchca in tutti i suoi corpi, componenti e unità, così come fissare il suo contingente.

8-     Promuovere gli e le ufficiali della Forze Armate Bolivariane in tutti i gradi e gerarchie e designarli/e per cariche e funzioni corrispondenti.

9-     Dichiarare lo stato di eccezione, e de cretare la sospensione o limitazione delle garanzie nei casi previsti dalla Costituzione.

10- Dettare, previa autorizzazione di una legge abilitante (legge delega), decreti con rango, valore e forza di legge.

11- Convocare la Assemblea Nazionale in sessioni straordinarie.

12- Regolamentare totalmente o parzialmente le leggi, senza alterare il loro spirito, proposito o ragione.

13- Amministrare la Impresa Pubblica Nazionale, le riserve internazionali, così come lo stabilimento e la regolamentazione della politica monetaria, coordinatamente con la Banca Centrale del Venezuela.

14- Negoziare i prestiti nazionali.

15- Decretare crediti addizionali alla legge Fiannziaria, previa autorizzazione della Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata.

16- Celebrare i contratti di interesse nazionale in conformità con questa Costituzione e la legge.

17- Designare previa autorizzazione della Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata, il/ Procuratore/a Generale della Repubblica e i cai/e delle missioni diplomatiche permanenti.

18- Nominare e rimuovere i/le funzionari/e, in base a quanto previsto dalla legge.

19- Inviare alla Assemblea Nazionale, personalmente o per l’intermediario del Primo/a, Vice-prsidente/ssa, comunicazioni o messaggi speciali.

20- Conceder l’indulto.

21- Fissare il numero, organizzazione e competenze dei Vicepresidenti/esse, Ministri/e e altri organismi del’Amministrazione Pubblica Nazionale, così come la organizzazione e il fiunzionamento del Consiglio dei Ministri, dentyro ai principi e lilneamenti segnalati dalla legge organica.

22- Dissolvere la Assemblea Nazionale d’accordo con quanto establecido in questa Costituzione.

23- Esercere la iniziativa costituzionale e costituente.

24- Convocare referendum nei casi previsti dalla Costituzione.

25- Convocare e presiedere il Consiglio Nazionale di Governo, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Difesa della Nazione.

26- Quelle contemplate nella Costituzione ela legge.

Il/la Presidente/ssa della  Repubblica, eserciterà, in Consiglio dei Ministri, le attribuzioni segnalate nei comma 3,9,10,11,12,14, 15, 16, 20, 22, 23, 25 e quelle che gli/le verranno attribuite affinchè siano esercitate nella stessa forma.

 

Gli atti del/la Presidente/ssa della Repubblica,  con eccezione per quelli segnalati nei comma 5 e 7, saranno convalidati per la loro vs-alidità dal/la primo/a Vicepresidente/ssa della repubblica, o Vicepresidenti/esse, Ministri/e competenti.

 

Quarantanovesimo. Si modifica la denominazione della Sezione terza del CapitoloII del Titolo V nella seguente forma:

 

Sezione Terza: del Primo Vicepresidente

o Prima Vicepresidentessa.

 

Cinquantesimo. Si riforma l’articolo 251 nella seguente forma.

Articolo 251. Il Consiglio di Stati è l’organo superiore di consultazione e consiglio dello Stato e del Governo Nazionale Eserciterà le sue attribuzioni  con autonomia funzionale. Le sue opinioni o direttrici avranno carattere vincolante.

Sono di sua competenza:

1-     emettere opinioni sull’oggetto della consultazione.

2-     Controllare l’osservanaza della Costituzione e del’ordinamento giuridico.

3-     Emettere direttrici sulle questioni che vengono sottomesse alla sua considerazione.

4-     Raccomandare politiche di interesse nazionale in quelle auestioni di speciale trascendenza.

La legge organica potrà determinare altre funzioni e competenze.

 

Cinquantunesimo. Si riforma l’articolo 264 nella seguente forma.

Articolo 264. I/le magistrati/e del Tribunale Supremo di Giustizia saranno eletti/e per un unico periodo di dodici anni. La Assemblea Nazionale convocherà un Comite di Postulazione Giudiziaria che sarà integrato da Deputai/e, portavoce del Potere Popolare e i rappresentanti dei settori vincolati con la attività giuridica. Lo stesso realizzerà un processo pubblico, il quale risultato otterrà per lo meno una terna per incarico da eleggere che sarà sottomessa a considerazione plenaria della Assemblea Nazionale. Questa, mediante il voto favorevole della maggioranza dei suoi integranti, sceglierà in un lasso di tempo non superiore ai 30 giorni continuati, il/la titolare della carica e i rispettivi supplenti. In ogni caso potranno postulare di fronte al Comitè, i Consigli del Potere Popolare, settori sociali e organizzazioni vincolate alle attività giuridiche.

 

I cittadini e le cittadine potranno esercitare obiezioni fondate a qualsiasi postulante davanti al Comitè di Postulazione Giuudiziaria.

 

Cinquantatreesimo. Si riforma l’articolo 265 nella seguente forma.

Articolo 265. I/le magistrati/e del Tribunale Supremo di Giustizia potranno essere rimossi/e, in caso di errore grave, per il  voto a maggioranza degli/delle integranti dell’Assemblea Nazionale, previa udienza concessa all’interessato/a. Quando abbiano incorso in responsabilità penale, si richiederà per la sua rimozione un pronunciamento del TSG, d’accordo con quanto stabilito dalla presente Costituzione.

 

Cinquantquattresimo. Si riforma l’articolo 266 nella seguente forma.

Articolo 266. Sono attribuzioni del Tribunale Supremo di Giustizia:

1-     Esercitare la giurisdizione costituzionale, in conformità con quanto previsto dal Titolo VIII di questa Costituzione.

2-     Dichiarare se esiste o meno il motivo per la messa in stato di accusa del/la Presidente/ssa ella Repubblica o chi ne assume le veci, e nel caso affermativo, continuare l’istruzione della causa, previa autorizzazione della Assemblea nazionale fino a sentenza definitiva.

3-     Dichiarare se esiste o meno il motivo per la messa in stato di accusa del/la Primo/a Vicepresidente/ssa della Repubblica, Deputati/e della Assemblea Nazionale, i/le Magistrati/e del TSG, del Fiscal generale della Repubblica, del Difensore del Popolo, dei/lle Rettore/a del Consiglio Nazionale Elettorale, dei Vicepresidenti/esse del Potere Esecutivo, dei/lle Ministri/e, del Procuratore/ice Generale della Repubblica, dei Governatori/trici, dei Generali e Ammiragli della Forza Armata Bolivariana facenti parte del Alto Comando Militare, così come degli ufficiali che esercitano cariche del Comando di Regioni Strategiche di Difesa, di regioni Militari, di Aree di difesa Integrale, dei Distretti Militari e Guarnizioni militari, e dei capi/e delle Missioni Diplomatiche della Repubblica.In caso affirmativo, il TSG rimetterà gli atti al Fiscal Generale della Repubblica o chi ne fa le veci, se è il caso. E continuerà a seguire la causa fino alla sentenza definitiva.

4-     Dirimere le controversie amministrative  che suscitino fra la Repubblica, uno stato, municipio o altro pubblico, quando l’altra parte è una di queste stesse entità, a meno che si tratti di controversie fra municipi di uno stesso stato, caso nel quale la legge potrà attribuire il suo conoscimento a un altro tribunale.

5-     Dichiarare la nullità totale o parziale dei regolamenti e altri atti amministrativi generali ed individuali  dell’Esecutivo Nazionale, quando sia procedente.

6-     Conoscere le risorse di interpretazione sul contenuto e risultati dei testi legali, nei termini previsti dalla legge.

7-     Deidere sui conflitti di competenza fra trbunali, ordinari o speciali, quando no esista altro tribunake o pari allo stesso nell’ordine gerarchico.

8-     Conoscere le risorse di cassazione.

9-     Tutte quelle stabilite dalla legge.

 

La attribuzione segnalata dal comma 1 sarà esrecitata dalla Sala Costituzionale, quelle segnalate nei comma 2 e 3, in Sala Pplenaria, e quelle contenute nei comma 4 e 5 nella Sala Politico-amministrativa.

Le attribuzioni saranno esercitate dalle diverse sale conformemente a quanto previsto dalla Costituzione e la legge.

 

Cinquantacinquesimo. Si riforma l’articolo 272 nella seguente forma.

Articolo 272. Lo Stato garantirà un sistema penitenziario che assicuri la riabilitazione del/la recluso/a e il rispetto sei suoi diritti umani. Per questo, gli stabilimenti penitenziari conteranno con spazi per il lavoro, studio, sport e ricreazione; funzioneranno sotto la direzione del Ministero con competenza in  materia, d’accordo con quanto stabilito nella legge. In generale, si preferirà il regime aperto e gli stabilimenti agricoli penitenziari. In ogni caso, le forme del compimento delle pene non privative di libertà si applicheranno con preferenza alle misure di natura reclusoria. Lo Sttao creerà le istituzioni indispensabili per la assistenza postpenitenziaria che permetta il reinserimento sociale del ex detenuto/a.

 

Cinquantaseiesimo. Si riforma l’articolo 279 nella seguente forma.

Articolo 279. La Assemblea Nazionale convocherà un Comitato di Valutazione delle Postulazioni, che sarà integrata da Deputati/e, pôrtavoce del potere popolare e rappresentanti di organizzazioni e settopri sociali, il quale svolgerà un processo pubblico il quale risultato avrà la presentazione di una terna almeno per ogni carica elettiva come: Difensore/a del Popolo, Fiscal generale della Repubblica, Controllore/a Generale della Repubblica, che sarà sottomessa poi alla considerazione alla Assemblea Nazionale in sessione plenaria.Questa mediante voto favorevole a maggioranza sceglierà in un lasso di tempo non superiore ai 30 giorni il/la cittadino/a per la carica.I cittadini e cittadini potranno rivolgere ai postulanti obiezioni fondate, davanti al Comitato di Valutazione delle Candidature.

 

Cinquantasettesimo. Si riforma l’articolo 289 nella seguente forma.

Articolo 289.Sono attribuzioni della Controlloria Generale della Repubblica:

1-     Esercitare il controllo, vigilanza e fiscalizzazione delle entrate, spese e beni pubblici, così come le operazioni relative alle stesse, senza pregiudizie per le competenze che sono attribuite ad altri organi, e la direzione del Sistema Nazionale del Controllo Fiscale.

2-     Controllare il debito Pubblico.

3-     Ispezionare e fiscalizzare gli organi, entità e persone giuridiche del settore pubblico sottomessi al suo controllo; praticare fiscalizzazioni, disporre l’inizio delle indagini sulle irregolarità contro il patrimonio pubblico, così come approvare misure, imporre le riparazioni e applicare le sanzioni amministrative necessarie, in conformit`a con la legge.

4-     Invitare il o la Fiscal Generale della Repubblica, a che esercitino le aazioni giudiziarie necessarie in caso di infrazioni e delitti commessi contro il patrimonio pubblico e dei quali abbia conoscenza nell’esercizio delle sue attribuzioni.

5-     Esercitare il controllo della gestione e valutare il compimento  e il risultato delle decisioni e delle politiche pubbliche degli organi, entità e persone giuridiche del settore pubblico soggetti al suo controllo, in relazione alle loro entrate, spese e beni.

6-     Designare e rimuovere i/le controllori/e dello Stato e municipi, d’accordo copn la Costituzione.

7-     Quelle che gli vengono attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.

 

Cinquantottesimo. Si riforma l’articolo 293 nella seguente forma.

Articolo 293. Il Potere Elettorale ha come funzioni:

1-     Regolamentare le leggi elettorali e risolvere i dubbi e vuotii che queste suscitano o cohe le contengano.

2-     Formulare il proprio presupposto, che sarà trasmesso direttamente di fronte agli organi corrispondenti e lo  amministrerà in forma autonoma.

3-     Emettere direttive in materia di finanziamento e pubblicità politico-elettorale e applicare sanzioni quando queste non vengano rispettate.

4-     Dichiarare la nullità totale o parziale delle elezioni.

5-     L’organizzazione, amministrazione, direzione, e vigilanza di tutti gli atti relativi alla elezione delle cariche di rappresentanza popolare dei poteri pubblici, coszì come quelle dei Referndum.

6-     Organizzare le elezioni delle categorie professionali e organizzazioni con fini politici, nei termni di legge. Potrà inoltre consigliare e cooperare nell’elezione di sindacati e altre organizzazioni sociali o del Potere Popolare, quando questi lo sollecitino o per ordine del tribunale Supremo di Giustizia. Le corporazioni, entità e organizzazioni sopra riferite copriranno le spese dei loro processi elettorali.

7-     Mantenere, organ izzare dirigere e supervisare il Registro Civile e quello Elettorale.

8-     Organizzare l’iscrizione e registro delle organizzazioni con fini politici e provvedere a che queste compiano con le disposizioni sul regime stabilite dalla Costituzione e dalla legge. In modo speciale, deciderà sulle sollecitudini di costituzione, rinnovamento e scioglimento delle organizzazioni con fini politici, la determinazione delle sue autorità legittime e le loro denominazioni provvisorie, colori e simboli.

9-     Controllare, regolare e investigare i fondi di finanziamento delle organizzazioni con fini politici.

10- Quelle determinate dalla legge.

 

Gli organi del Potere Elettorale garantiranno l’uguaglianza, fiducia, imparzialità, trasparenza e efficienza dei processi elettorali, così come l’applicazione della personalizzazione del suffragio e la rappresentanza proporzionale.

 

Cinquantanovesimo. Si riforma l’articolo 295 nella seguente forma.

Articolo 295. Per la designazione dei Rettori e delle Rettrici del Consiglio Nazionale Elettorale, la AN convocherà un Comitato di Candidatura Elettorale, integrato da Deputati/e, portavoce del Potere Popolare e i rappresentanti di organizzazioni e settori sociali, che realizzerà un processo pubblico il quale risultato sarà la proposta di almeno una terna di nomii per le cariche da eleggere, con voto favorevole della maggioranza dei suoi integranti, e sceglieranno in un lasso non superiore ai 30 giorni il titolare e rrelativi supplenti. I cittadini e cittadine potranno emettere obiezioni fondate davanti al Comitato di Candidatura Elettorale.

 

Sessantesimo. Si riforma l’articolo 296 nella seguente forma.

Articolo 296. Il Consiglio Nazionale Elettorale sarà integrato da cinque perone non vincolate a organizzazioni con fini politici. Potranno essere presentati dai Consigli del Potere Popolare, rappresentanti delle istituzioni, settori educativi e altri settori sociali.

 

Ognuno degli integranti avrà due supplenti designati  in secquenza ordinale. I rettori o rettrici del CNE saranno designati/e per un periodo di 7 anni e saranno eletti/e separatamente: tre di loro all’inizio di tale periodo , gli altri alla metà di tale periodo.

 

I/le Integranti del CNE sceglieranno nel loro seno il/ la loro Presidente/ssa, Vicepresidente/ssa e i Presidenti/esse della Giunta Nazionale Elettorale, Commissione di Registro Civile ed Elettorale e la Commissione d i Partecipazione Politica e Finanziamento.I Rettori e Rettrici potranno essere rimossi/e in caso di errore grave, dalla AN, mediante il voto a maggioranza. Quando incorrano in responsabilità penale, per la sua rimozione, sarà necessario un pronunciamento del Tribunale Supremo di Giustizia, d’accordo con la Costituzione.

 

Sessantunesimo. Si riforma l’articolo 299 nella seguente forma.

Articolo 299.Il regime socioeconomico della Repubblica Bolivariana del Venezuela si fondamenta nei principi socialisti, antiimperialisti, umanisti, di cooperazione, di efficienza, protezione dell’ambiente e di solidarietà, al fine di assicurare lo sviluppo umano integrale e una esistenza degna e profittevole per la collettività. Lo Stato, congiuntamente con l’iniziativa comunitaria, sociale e personale, garantirà lo sviluppo armonico dell’economia nazionale col fine di creare fonti di lavoro, alto valore aggregato nazionale, elevare la qualità di vita della popolazione, raggiungere la suprema felicità e fortificare la sovranità economica del paese, garantendo la solidità, il dinamismo, la sostenibilità, la permanenza e l’equità del crescimento dell’economia, per raggiungere una giusta distribuzione sociale della ricchezza mediante una pianificazione strategica, democratica, partecipativa, politica, economica e di consultazione aperta.

Sessantaduesimo. Si riforma l’articolo 300 nella seguente forma.

Articolo 300. La legge nazionale stabilmirà le condizioni per la creazione di imprese o entità regionali, per la promozione e ralizzazione di attività economiche e sociali, sotto i principi dell’economia socialista, stabilendo i meccanismi di controllo e fiscalizzazione che assicurino la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, che lì si invertono, e la sua ragionevole produttività economica e sociale.

 

Sessantatreesimo. Si riforma l’articolo 301 nella seguente forma.

Articolo 301Lo Stato si riserva l’uso della politica commerciale per difendere e promuovere le attività economiche delle imprese nazionali pubbliche, comunali, miste, collettive, sociali e private. Non attribuiranno a persone, imprese o organismi stranieri, regimi più benefici di quello stabiliti per quelle nazionali.

 

Sessantaquattresimo. Si riforma l’articolo 302 nella seguente forma.

Articolo 302.Lo Stato si riserva per ragioni si sovranità, sviluppo e interesse nazionale le attività di esplorazion e sfruttamento degli idrocarburi liquidi, solidi e gassosi, così come la loro ricollezione, trasporto e deposito iniziali e le opere che queste richiedono. Lo Stato promuoverà la manifattura nazionale processando le materie prime corrispondenti, assimilando, creando e innovando le tecnologie nazionali, specialmente in quello che si riferisce alla Frangia Petrolifera dell’Orinoco, i cinturoni gassosi, sotto terra e in alto mare, e i corridoi petrolchimici, con il fine di sviluppare le forze produttive, stimolare il crescimento economico e raggiungere la giustizia sociale.

 

Lo Stato, mediante legge organica, potrà riservarsi qualsiasi attività relazionaa con gli idrocarburi.

 

Le attività riservate saranno esercitate dal Poeter Esecutivo Nazionale direttamente, o per mezzo di enti o imprese di sua esclusiva eoprietà, o tramite imprese miste nelle quali lo Stato detenga la maggioranza e il controllo azionario.

 

L’adeguamento al nuovo ordinamento dei contratti esistenti in materia di idrocarburi sarà fatto tramite legge.

 

Sessantacinquesimo. Si riforma l’articolo 303 nella seguente forma.

Articolo 303. Per motivi di sovranità economica, sviluppo  e interesse nazionale, Petroleo de Venezuela S.A. (PDVSA), e gli enti e imprese di proprietà esclusiva dello Stato che sviluppano nel territorio nazionale attività riservate, non potranno essere privatizzate né totalmente, né parzialmente.

 

L’Esecutivo Nazionale, attraverso del Ministero competente fiscalizzerà e eserciterà il controllo  sulle attività riservate, così come quelle relative al trasporto dehli idrocarburi e loro derivati in tutto il territorio nazionale, dalla sua estrazione fino al consumatore finale nel mercato domestico, fino ai porti e punti di esportazione.

 

 

Sessantaseiesimo. Si riforma l’articolo 305 nella seguente forma.

Articolo 305. Lo Stato promuoverà e svilupperà la agroecologia come base strategica dello sviluppo rurale integrale, al fine garantire la sicurezza e la sovranità alimentare della popolazione, intese come la disponibilità sufficiente e stabili di alimenti nell’ambito nazionale e l’accesso opportuno e permanente a questi da parte del pubblico consumatore. La sicurezza  e la sovranità alimentare si raggiungeranno sviluppando e privilegiando la produzione agropecuaria interna, intendendendosi come tale quella provveniente dalle attività agricole, pecuarie, ittiche e acuicola. La produzione di alimenti è di interesse nazionale e fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Nazione. A tale fine, lo Stato stabilirà le misure di ordine finanziario, commerciale, di distribuzione e intercambio, trasferimento tecnologico, tenenza della terra, infrastruttura, formazione di manodopera necessari pe raggiungere i livelli strategici di autosostentamento. Inoltre, promuoverà le azioni nel quadro dell’economia nazionale e internazionale per compensare gli svantaggi propri dell’attività agricola e di pesca.

Lo Stato proteggerà gli insediamenti e comunità di pescatori e pescatrici artigianali, le zone costiere e le risorse della costa, i siti di cultura, così come le zone di pesca nelle acque continentali e quelli prossimi alla linea di costa definiti dalla legge.

 

Se fosse necessario para garantire la sicurezza e la sovranità alimentare, la Repubblica potrà assumere settori della produzione agricola, pecuaria, avicola, acuicola, indispensabili a tale fine e potrà trasferire il suo esercizio a enti autonomi, imprese pubbliche e organizzazioni socialli, cooperative o comunitarie, così come utilizzare pienamente le potestà di espropriazione, destinazione e occupazione nei termini stabiliti dalla legge.

 

 

Sessantasettesimo. Si riforma l’articolo 307 nella seguente forma.

Articolo 307. Si proibisce il latifondo per essre contrario all’interesse sociale. La Repubblica determinerà mediante legge la forma nella quale i latifondi saranno trasferiti alla proprietà dello Stato, o degli enti o imprese pubbliche, cooperative, comunità o organizzazioni sociali, capaci di amministrare e rendere produttiva l aterra.

 

I contadini e le contadine e produttori/trici agropecuari, hanno diritto alla proprietà della terra, nei casi e forme specificati dalla legge di riferimento. Al fine di garantire la produzione agraria lo Stato proteggerà e promuoverà la proprietà sociale.

 

Lo Stato provvederà alla destinazione sostenibile delle terre a vocazione agricola per assicurare il suo potenziale agroalimentare.

 

La legge crearà  tributi sulle terre produttive che non siano utilizzate per la produzione agricola o pecuaria.

 

Eccezionalmente, si crearanno contributi parafiscali, la quale percezione permetterà l finanziamento, ricerca, assistenza tecnica, trasferimento tecnologico e altre attività che promuovano la produttività e il rendimento del settore agricolo.

La legge regolerà ciò che tocca questa materia. Si confiscaranno i fondi i/le quali proprietari/e vi compiano atti irreparabili di distruzione ambientale, o ivi si dedichino alla produzione di sostanze psicotropiche e stupefacenti, o la tratta di persone, o li utilizzino o permettano la loro utilizzazione come spazi per il cmpimento di delitti contro la sicurezza o difesa della Nazione.

 

Sessantottesimo. Si riforma l’articolo 318 nella seguente forma.

Articolo 318. IL sistema monetario nazionale, attraverso il Banco Centrale del Venezuela, in stretta e obbligatoria coordinazione, fisserà le politiche monetarie e eserciterà le competenze monetarie del Potere Nazionale. L’obiettivo specifico della Banca Centrale del Venezuela, come ente del Potere Esecutivo Nazionale, è il raggiungimento delle condizioni monetarie, cambiarie e finaniarie necessarie per promuovere il crescimento e lo sviluppo economico e socialedella Nazione. La unità monetaria della Repubblica Bolivariania del Venezuela è il bolivar. Nel caso in quisi istituisca una moneta comune nel quadro della integrazione latinoamùericana e caraibica, potrà essere adottata la moneta indicata da trattai che la Repubblica sottoscriverà.

 

La Banca Centrale del venezuela è persona di diritti pubblico senza autonomia per la formulazione e l’esercizio delle politiche corrispondenti, le sue funzioni  esaranno sottomesse alla politica economica generale e il Piano di Sviluppo Integrale della Nazioneper raggiungere gli obiettivi superiori dello Stato Socialista e il maggiore grado di felicità possibile per tutto il popolo.

 

Per l’adeguato compimento del suo obiettivo specifico, la BCV avrà tra le sue funzioni, condivise con il Potere Esecutivo nazionale, quelle di partecipare nella formulazione e esecuzione della politica monetaria, nel disegno e esecuzione della politica cambiaria, nella regolazione della moneta, il credito e il fissamento dei tassi di interesse.

 

Le riserve internazionali della Repubblica saranno gestite dal BCV sotto la amministrazione e direzione del/la Presidente/ssa della Repubblica, come amministratore o amministratrice della Azienda Pubblica Nazionale.

 

Sessantanovesimo. Si riforma l’articolo 320 nella seguente forma.

Articolo 320. Lo Stato deve promuovere e difendere la stabilità economica, evitare la vulnerabilità dell’economia e provvedere alla stabilità monetaria e dei prezzi per assicurare il benessere sociale. Ugualmente, provvederà alla armonizzazione della politica fiscale con la politica monetaria per il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici.

 

Settantesimo; Si riforma l’articolo321 nella seguente forma.

Articolo 321 Nel quadro della sua funzione amministrativa delle riserve internazionali il Capo dello Stato stabilirà, in coordinazione con il BCV e alla fine di ogni anno, il livello d delle riserve necessarie per l’economia nazionale, così come l’ammontare delle riserve eccedenti, le quali saranni destinate a fondi del quale disporral’Esecutivo Nazionale per investimenti produttivi, sviluppo e infrastrutture, finanziamento delle missioni, e indefinitiva, per lo sviluppo integrale, endogeno, umanista e socialista della Nazione.

 

Settantunesimo. Siriforma la denominazione del Capitolo III del Titolo VIII, nella seguente forma:

 

CapitoloIII

Della Forza Armata Bolivariana.

 

Settantaduesimo. Si riforma l’articolo 328 nella seguente forma.

Articolo 328. La Forza Armata Bolivariana costituisce un corpo essenziale patriota, popolare e antiimperialista. I suoi professionali attivi non potranno svolgere militanza di partito.

 

La Forza Armata Bolivariana sarà organizzata dallo Stato per garantire la indipendenza e sovranità della Nazione, difenderla da qualsiasi attacco esterno o interno e assicurare la integrità dello spazio geografico, mediante lo studio, pianificazione ed esecuzione della dottrina militare bolivariana, la applicazione di principi di difesa integrale e la guerra popolare di resistenza, la cooperazione in compiti di mantenimento della sicurezza cittadina e dell’ordine interno, così cole la partecipazione attiva in piani per lo sviluppo economico , sociale, scientifico e tecnologico della Nazione, d’accordo con questa Costituzione e la legge. Nel compimento della sua funzione, sarà sempre al servizio del popolo venezuelano in difesa dei suoi sacri interessi e in nessun caso quelli di una qualsiasi oligarchia o potere imperiale straniero.

 

I suoi pilastrifondamentali sono questa Costituzione e le leggi, così come la disciplina, la obbedienza e la subordinazione.

 

I suoi pilastri storici stanno nell’ordine di Bolivar: 3Liberare la Patria, impugnare la spada in difesa delle garanzie sociali e meritare la benedizione del popolo”.

 

Settantaquattreesimo. Si riforma l’articolo 329 nella seguente forma.

Articolo 329 La Forza Armata Bolivariana sarà integrata dai distinti corpi di terra, mare e aria, organizzati in base alla legge organica orrispondente dalle seguenti componenti militari: l’Esercito Nazionale Bolivariano, L’armata Anzionale Bolivariana, La Aviazione Nazionale Bolivariana, la Guardia Nazionale Bolivariana e la Milizia Nazionale Bolivariana; con un regime speciale di carriera, educazione e disciplina; protetta da un Sistema di Sicurezza Sociale integrale proprio, secondo quanto previsto dalla competente legge organica.

 

La FAB potrà esercitare le attività di polizia che le vengono attribuite dalla legge.

 

 

Settantaquattresimo. Si riforma l’articolo 337 nella seguente forma.

Articolo 337. Il Presidente o la Presidentessa della Repubblica, in Consiglio dei Ministri, potrà decretare gli stati di eccezione. Si qualificano espressamente come tali circonstanze di ordine sociale, economico, politico, naturale o ecologico, che mettano gravemente a repentaglio la sicurezza della Nazione,  delle istituzioni e dei/lle cittadini/e, al quale rispetto risultano insufficienti le facoltà delle quali dispone per affrontare tale fatti. In tal caso, potranno essere ridotte o sospese temporalmente le garanzie consacrate in questa Costituzione, salvo quelle riferite al diritto alla vita, la proibizione della tortura, la incomunicazione, la scomparsa forzata, il diritto alla difesa personale, la integrità fisica personale, a essere giudicato/a dai suoi giudici naturali e a non essere condannati/e a pene che eccedano i 30 anni.

 

Settantacinquesimo. Si riforma l’articolo 338 nella seguente forma.

Articolo 338. Potrà decretarsi lo stato di allarme quando esiste la possibilità ciert e imminente che accadrà una situazone capace di generare catastrofi, calmità pubbliche o altri avvenimenti simili, con il fine di prendere le misure previe necessarie per proteggere la sicurezza della Nazione o dei/lle suoi cittadini/e.

 

Potrà decretarsi lo stato di emergenza quando si producano catastrofi, calamità pubbliche o altri avvenimenti simili, che mettano in pericolola sicurezza della Nazione o dei suoi cittadini e cittadine.

 

Potrà decretarsi lo stato di emergenza economica quando si suscitino circistanze economiche straordinarie che colpiscano gravemente la vita economica del paese.

 

Potrà decretarsi lo stato di commozione interna e esterna nel caso di conflitto intreno o esterno che metta in pericolo la sicurezza della Nazione, dei suoi cittadini e cittadine, o delle sue istituzioni.

 

Gli stati di allerta, emergenza, emergenza economica, commozione interna e esterna, dureranno finchè permarranno le cause che li motivarono.

 

Settantaseiesimo. Si riforma l’articolo 339 nella seguente forma.

Articolo 339. Il decreto che dichiara lo stato di eccezione nel quale si regolarà l’esercizio del diritto la quale garanzia viene ristretta o sospesa, sarà presentato entro gli 8 giorni, alla Assemblea Nazionale o alla Commissione Delegata per la sua considerazione e approvazione.

Al cessare delle cause che lo motivarono, il Presidente o Presidentessa della Repubblica lascerà senza effetto la misura adottata.

 

La dichiarazione dello stato di eccezione non interrompe il funzionamento degli organi del Potere Pubblico.

 

Settantasettesimo. Si riforma l’articolo 341 nella seguente forma.

Articolo 341. Gli emendamenti alla Costituzione saranno avanzati nella seguente maniera:

1-     La iniziativa di emendamento potrà essere attivata dal 20% degli elettori/trici iscritti/e nel Registro Elettorale; o un 30% di Deputai/e della Assemblea Nazionale, o il/la Presidente/ssa della Repubblica in Cosiglio dei Ministri.

2-      La iniziativa di emendamento si discutirà secondo il procedimento stabilito in questa Costituzione per la formazione di leggi e si considerarà approvato il progetto con il voto a maggioranza dei/lle Deputati/e integranti della Assemblea Anzionale.

3-      Il potere Elettorale sottometterà a referendum il progetto di emendamento approvato dalla AN, entro i 30 giorni successivi alla sua ricezione formale.

4-      Si considereranno approvati gli emendamenti d’accordo con quanto stabilito in questa Costituzione e nella legge relativa al Referendum Approvativo.

5-      Gli emendament saranno numerati e saranno incorporati come un solo corpo nel testo costituzionale.

 

Settantottesimo. Si riforma l’articolo 342 nella seguente forma.

Articolo 342. LA Riforma Costituzionale ha come oggetto la revisione parziale di questa Costituzione e la sostituzione, soppressione o sommadi una o varie norme che non modifichino la struttura e i principi fondamentali del testo Costituzionale.

 

La iniziativa di Riforma di questa Costituzione potr`ùa essere assunta dalla AN, attraverso il voto favorevole della maggioranza dei Deputati/e; dal Presidente/ssa della Repubblica, in Consiglio dei Ministri; o un numero non inferiore al 25% degli elettori iscritti/e nel Registro Elettorale che ne facciano la richiesta.

 

Settantanovesimo. Si riforma l’articolo 348 nella seguente forma.

Articolo 348 La iniziativa di convocazione della Assemblea Nazionale Costituente potrà essere presa dal/la Presidente/ssa della Repubblica in CdM, la AN con due erzi di voti favorevoli; o dal 30% degli elettori/trici iscritti/e nel RE.

 

Ottantesimo. Si sostituiscono le Disposizioni Transitorie, con le seguenti:

 

Prima. A partire dall’entrata in vigore di questa Riforma Costituzionale, si legifererà su tutte le materie che derivino dalla stessa, dando priorità a :

1-     legge organica del Potere Popolare

2-      La legge per la promozione dell’Economia Socialista.

3-      La Legge Organica per la Organizzazione Politico-territoriale della Repubblica.

4-      La Legge di Riforma della Legge della Banca Centrale del Venezuela.

5-      La Legge Speciale del Fondo Nazionale del Potere Popolare

6-      La Legge di Riforma della Legge Organica del Potere Pubblico Municipale.

7-      La Legge di Riforma della Legge del Servizio estero

8-      La Legge di Riforma della Legge Organica degli Idrocarburi

9-      La Legge di Riforma della Legge Organnica degli Idrocarburi Gassosi.

10-  La sanzione del delitto di tortura, sia essa con legge speciale o rifroma del codice penale.

11-  La Legge di Riforma della Legge Organica del Lavoro, stabilendo un nuovo regime per il diritto alle prestazioni sociali consacrato nell’articolo 92 di questa Costiuzione, il quale pago sarà proporzionale al tempo di servizio, calcolando  in base all’ultimo salario ricevuto, e con un lasso di prescrizione di 1à anni, che si applicherà in modo immediato a partire della entrata in vigore della presente Riforma Costituzionale.La legge stabilirà un sistema di applicazione progressiva che regoli la nuova giornata lavorativa prevista nell’articolo 9à di questa Costituzione.

12-   La Legge del Sistema Giudiziario

13-  La Legge di Riforma della Legge Organica del Sistema di Sicurezza Sociale

14-  La Legge Speciale per la Creazione di un Fondo di Stabilità Sociale per Lavoratori e Lavoratrici autonomi.

15-   La Legge Organica di educazione.

 

Secondo. In difesa della sovranità e della volontà popolare, i/le Deputati/e eletti nelle elezioni del 5 dicembre 2005, chiamati ad esercere un carico pubblico dal Presidente della Repubblica, potranno reicorporarsi alla AN.

 

TerzaAl fine di compiere con quanto previsto dall’articolo 125, aspettando l’approvazione di una legge organica in materia, la elezione di nuovi/e rappresentanti indigeni alla AN e ai consigli legislativi statali e consigli muncipali implicheranno i seguenti requisiti:

Per essere candidato /a bisogna parlare la propria lingua indigena ersipondere ad almeno uno dei seguenti requisiti

1-     avere esercitato una carica di autorità tradizionale nella sua comunità

2-      avere una traiettoria riconosciuta di lotta sociale a favore del riconoscimento della propria identità culturale.

3-      Avere realizzato azioni a favore dei popoli e comunità indigene

4-      Appartenere a una associazione indigena

5-      legalmente costituida da almeno tre anni

 

Si stabiliranno tre regioni:  occidente, sud e oriente

Ogni stato appartenente a queste macroregioni avrà un voto.

 

Risparmierò gli altri articoli transitori, che non interessano molto gli Stati stranieri.

(traduzione a cura di Alessandro Bombassei)


 
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