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consultazione truccata sull'accordo del 23 luglio Interventi, documenti, commenti |
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Resta il giudizio negativo sulla riscrittura del protocollo. nuovi
rischi su pensioni e precarietà” Rete28Aprile |
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1 – sulle finestre per le pensioni di anzianità e sulle nuove finestre per le pensioni di vecchiaia si stabilisce una data di scadenza il 31.12.2011. Nella sostanza il regime attuale è transitorio e occorrerà una nuova trattativa, che tenga conto dei conti e delle compatibilità, per confermarlo. Questo oltre a produrre un’incertezza per chi ha meno di 36 anni di contributi e per chi accede alla pensione di vecchiaia dopo il 2011, prepara una nuova trattativa, tra tre anni, sull’età pensionabile. E’ bene ricordare che con la nuova normativa le pensioni di vecchiaia vengono allungate da 4 a 6 mesi, a causa dell’introduzione delle finestre, che prima non c’erano. 2 – L’aumento dei contributi è confermato a partire dal 2011, è vero che quest’aumento potrà scontare i risparmi derivanti dall’accorpamento degli enti previdenziali. Se però questi risparmi non ci fossero il contributo scatterebbe integralmente e, comunque, scatterà automaticamente a concorrenza del ripiano delle spese. 3 – Sui lavori usuranti viene abolito il numero di 5.000, ma viene confermata integralmente la spesa prevista. Quindi, nel caso in cui i lavoratori che usufruiscono dello strumento fossero più di 5.000 all’anno per i primi anni, verranno inevitabilmente coperte le quote riservate agli anni successivi. Senza una nuova copertura finanziaria la sostanza della norma non cambia. 4 – Non è ancora definito qual è il testo relativo al diritto a una pensione pari al 60% della retribuzione per chi usufruisce del sistema contributivo. Se il testo dovesse garantire effettivamente tale norma, sarebbe un miglioramento del protocollo, che manteneva questa garanzia sul piano delle pure ipotesi. In questo caso, però, occorrerebbe definire delle voci di spesa, visto che comunque non è stata abrogata la norma che riduce, a partire dal 2010, la copertura delle pensioni con la ridefinizione dei coefficienti di calcolo. Se il testo rinvia semplicemente a un negoziato tra le parti, fermo restando il taglio automatico delle pensioni, pare difficile compiere una sintesi sul piano legislativo, salvo il varo di una commissione che dovrà esaminare la materia, ferme restando le compatibilità dei costi. 5 – Sul lavoro precario si è proceduta
a una modifica sia del protocollo del 23 luglio, sia del documento
uscito dal Consiglio dei Ministri di venerdì 12 ottobre.
La sostanza della nuova norma prevede il meccanismo della deroga
individuale con l’assistenza del lavoratore da parte di
una organizzazione sindacale e comunque una deroga contrattuale,
sia per gli stagionali, sia per le figure che possono essere definite
nei contratti nazionali. In ogni caso la norma non è operativa
per chi matura i 36 mesi di lavoro a termine entro 15 mesi dal
varo della norma stessa. E’ questo un dato molto negativo,
perché permetterà alle aziende di risolvere il rapporto
di lavoro di questi lavoratori precari, senza stabilizzarli. Infatti
la normativa è operativa solo per coloro che verranno assunti
dopo l’avvio normativo della legge. In quel caso, però,
è evidente che le aziende, essendo già consapevoli
della norma, potranno decidere prima come attrezzarsi e quale
contratto utilizzare, per eludere il rischio della conferma a
tempo indeterminato dopo 36 mesi. Nella sostanza la norma non
comporta la stabilizzazione per chi è oggi precario da
lungo termine. |
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