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Le motivazioni della sentenza sull'uccisione di Federico Aldrovandi

Ma gli agenti di polizia condannati sono ancora in servizio

Il Giudice Caruso ha depositato il 5 ottobre le motivazioni della sentenza: 578 pagine. Qui per esteso l’introduzione:

INTRODUZIONE
Vicenda, contesto, interesse, pubblico, gli oggettivi problemi dell indagine. Le finalità del dibattimento in rapporto alla sua durata.
Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda la morte di un diciottenne, studente, incensurato, integrato, di condotta regolare, inserito in una famiglia di persone perbene , padre appartenente ad un corpo di vigili urbani, madre impiegata comunale, un fratello più giovane , un nonno affettuoso al quale il ragazzo era molto legato.
Tanti giovani studenti, ben educati, di buona famiglia, incensurati e di regolare condotta, con i problemi esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte le epoche, possono morire a quell età. Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi: all alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con quattro agenti di polizia, senza alcuna effettiva ragione.
Quando un affare del genere si verifica in una città civile come Ferrara, dotata di opinione pubblica e società civile reattive, di un sistema d informazione diffuso e disposto a diffondere notizie e spiegazioni e a non subire condizionamenti (gli interessi in gioco non sono tali da indurre cautele ), il fatto di cronaca, una morte di immediato rilievo giudiziario, diventa un caso . Non un qualsiasi procedimento giudiziario ma un affare pubblico ( tutti gli affari giudiziari hanno rilievo pubblico ma nonostante la cronaca giudiziaria costituisca una sezione di primo piano nel sistema dell informazione, la stragrande maggioranza dei processi, di fatto, resta materia
riservata agli addetti).

Il processo come affare pubblico rende accessibili i meccanismi che governano e regolano la giustizia, inverando l astratta nozione di Stato di diritto; permette al popolo di assuefarsi alle procedure, di condividerne le logiche, di controllare il mantenimento delle promesse, in modo da rafforzare il patto costituzionale. In questo processo si è consentito al pubblico, aprendo l aula ai mezzi di comunicazione radiotelevisivi, di avere piena cognizione del modo in cui si amministra giustizia nel Paese, nel bene e nel male, e si è dato modo al pubblico di formarsi un opinione, fondata sull esperienza diretta delle prove e del contraddittorio. Ogni persona di buona volontà ed in buona fede può, se vuole, esprimere un opinione informata. Ovvio che la complessità delle cose e il loro aspetto tecnico, specialistico, professionale, può indurre semplificazioni, errori, omissioni, fraintendimenti. Ma nessuno potrà lamentare silenzi, oscurità, omissioni, il torbido che periodicamente si denuncia negli affari di giustizia. Anche in questa vicenda non tutto è stato chiarito; rimangono vuoti, ma è possibile affermare che sono state individuate le aree, le condotte, le decisioni operative, le situazioni, nell ambito delle quali si sono realizzate perdite di conoscenza.
Il processo si è svolto su un tema d accusa che le circostanze e i modi di svolgimento dell indagine preliminare hanno reso necessariamente limitata, per scelta obbligata e non perché un quadro ricostruttivo, nitido e cristallino, orientasse inevitabilmente nella direzione data. Non che ipotesi diverse si sarebbero potuto con sicurezza suffragare. il tema della causa può considerarsi posto in modo sufficientemente realistico da escludere, in termini probabilistici, ipotesi diverse.
Sta di fatto che il legittimo bisogno di sapere il modo in cui gli apparati dello Stato fanno uso del proprio potere di ricorrere alla forza legittima non è del tutto soddisfatto. La ragion d essere dello Stato democratico di diritto sta nel garantire che i rapporti civili si svolgano con assoluta esclusione dell uso della forza e della
violenza. Lo Stato può usare la violenza contro i violenti, i nemici esterni, e i contravventori al patto di pacifica convivenza. La trasgressione di questo vincolo da parte dello Stato, l uso della violenza contro persone inermi, comunque l uso della violenza fuori dai casi consentiti delegittima lo Stato, gli fa perdere il consenso sul quale soltanto può reggersi come Stato di diritto e finisce con il fornire argomenti a quanti al dominio del diritto sulla forza non credono o non vogliono credere. Vi è quindi sempre imperiosa necessità di chiarire se violazione dell obbligo di astensione dall uso della forza fuori dai casi consentiti dalla legge vi sia stato, per restituire fondamento alla convinzione che la violenza pubblica è sempre giustificata e autorizzata dall ordinamento. Interesse primario degli organi titolari del relativo potere è dimostrare che l uso è sempre legittimo e l abuso puntualmente represso, solo in questo modo potendosi ridurre il tasso di violenza della società, con conseguente minore necessità del ricorso alla violenza legittima dello Stato.
E doveroso sottolineare come l istanza di accertamento della verità ha avuto un solido fondamento nella posizione delle parti civili che hanno esercitato tutti i diritti ad esse spettanti. Trattandosi di fare valere la tutela di diritti fondamentali, di diritti dell uomo e non solo del cittadino, resta il dubbio se, al di fuori della cittadinanza, di una cittadinanza ben radicata nel principio di uguaglianza e di pari opportunità, vi sarebbe stata uguale possibilità di tutela. Se in definitiva gli apparati dello Stato, compresi gli organi di giustizia, siano effettivamente in grado di garantire a tutti i diritti fondamentali dell individuo che, come in questo caso, dovessero risultare offesi.
Nell esposizione della vicenda processuale si potrà agevolmente intendere quanto difficile e complesso sia stato il percorso dell accertamento giudiziario, quante le
obbiettive difficoltà, quanto grande la contraddizione rispetto agli obbiettivi di giustizia di un indagine giudiziaria di rango penale, affidata inizialmente non tanto e non solo ai colleghi d ufficio di coloro che sono stati poi imputati e riconosciuti responsabili di avere cagionato la morte di Aldrovandi ma agli imputati stessi, autori della iniziale ricostruzione del caso posta a base di tutte le successive indagini.
Lindagine nasce, quindi, con un vizio di fondo che si concreta nel paradosso dei principali indiziati di un possibile grave delitto che indagano su loro stessi, come se il
gioielliere che ha sparato sul ladro in fuga fosse autorizzati a indagare sull effettiva consistenza dell invocata legittima difesa. Un paradosso che il semplice senso comune avrebbe dovuto prevenire. Da qui la strada in salita dell accusa privata e lo sforzo che essa ha dovuto profondere per far cambiare di segno all indagine. La necessità dei mezzi che sono stati impegnati, avvocati, consulenti tecnici, investigazioni private, dovendo la parte civile fare i conti non solo con la difesa ma anche con iniziali acquisizioni investigative della pubblica accusa condizionate da una relazione singolare con una polizia giudiziaria oggettivamente coinvolta in un caso che poneva quesiti sui suoi metodi, le capacità dei suoi uomini, la sua imparzialità in rapporto alle fondamentali scelte investigative iniziali e alle concrete iniziative intraprese che non tennero in alcun conto la possibile, ragionevole pista alternativa di un contributo causale colposo di chi aveva esercitato violenza sulla vittima. Gli agenti coinvolti e i loro colleghi intervenuti nell immediatezza, in una prospettiva di ragionevolezza e nell ottica dell imparzialità e della neutralità, avrebbero dovuto esigere l immediato intervento di un istanza neutra e imparziale, il pubblico ministero, che fornisse, anche solo a livello di immagine, le maggiori garanzie di obbiettività all indagine, fin dai primi accertamenti, nel primario interesse degli stessi potenziali imputati, oltre che della giustizia. Quasi un caso di scuola dell assoluta necessità di un pubblico ministero non solo indipendente dall esecutivo ( dagli organi di polizia ) ma esso stesso in grado di disporre di un autonoma forza di polizia, specificamente preposta all indagine sui crimini di organi e apparati dello Stato.
Questa è la ragione di fondo di un dibattimento complesso e difficile, protrattosi per 34 udienze, delle quali 28 con esclusiva finalità istruttoria, nel corso del quale
l' accusa privata e la stessa accusa pubblica, che aveva avuto modo di riconsiderare e modificare le proprie valutazioni e orientamenti iniziali, hanno introdotto mezzi di
prova nuovi e diversi, non considerati in precedenza, finendo con il valorizzare soprattutto gli elementi acquisiti nella seconda fase dell indagine preliminare, rispetto ai quali la difesa ha avuto largo modo di giocare le sue controprove

ore 17.44: Testo completo ai seguenti links

INDICE
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INTRODUZIONE
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CAP 01
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CAP 02
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CAP 03
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CAP 04
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CAP 05
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CAP 06
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CAP 07
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CAP 08
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CAP 09
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