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Il Giudice
Caruso ha depositato il 5 ottobre le motivazioni della
sentenza: 578 pagine. Qui per esteso l’introduzione:
INTRODUZIONE
Vicenda, contesto, interesse, pubblico, gli oggettivi
problemi dell indagine. Le finalità del dibattimento
in rapporto alla sua durata.
Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda
la morte di un diciottenne, studente, incensurato,
integrato, di condotta regolare, inserito in una famiglia
di persone perbene , padre appartenente ad un corpo
di vigili urbani, madre impiegata comunale, un fratello
più giovane , un nonno affettuoso al quale
il ragazzo era molto legato.
Tanti giovani studenti, ben educati, di buona famiglia,
incensurati e di regolare condotta, con i problemi
esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte
le epoche, possono morire a quell età. Pochissimi,
o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali
muore Federico Aldrovandi: all alba, in un parco cittadino,
dopo uno scontro fisico violento con quattro agenti
di polizia, senza alcuna effettiva ragione.
Quando un affare del genere si verifica in una città
civile come Ferrara, dotata di opinione pubblica e
società civile reattive, di un sistema d informazione
diffuso e disposto a diffondere notizie e spiegazioni
e a non subire condizionamenti (gli interessi in gioco
non sono tali da indurre cautele ), il fatto di cronaca,
una morte di immediato rilievo giudiziario, diventa
un caso . Non un qualsiasi procedimento giudiziario
ma un affare pubblico ( tutti gli affari giudiziari
hanno rilievo pubblico ma nonostante la cronaca giudiziaria
costituisca una sezione di primo piano nel sistema
dell informazione, la stragrande maggioranza dei processi,
di fatto, resta materia
riservata agli addetti). |
Il processo come affare pubblico rende accessibili i meccanismi
che governano e regolano la giustizia, inverando l astratta
nozione di Stato di diritto; permette al popolo di assuefarsi
alle procedure, di condividerne le logiche, di controllare
il mantenimento delle promesse, in modo da rafforzare il
patto costituzionale. In questo processo si è consentito
al pubblico, aprendo l aula ai mezzi di comunicazione radiotelevisivi,
di avere piena cognizione del modo in cui si amministra
giustizia nel Paese, nel bene e nel male, e si è
dato modo al pubblico di formarsi un opinione, fondata sull
esperienza diretta delle prove e del contraddittorio. Ogni
persona di buona volontà ed in buona fede può,
se vuole, esprimere un opinione informata. Ovvio che la
complessità delle cose e il loro aspetto tecnico,
specialistico, professionale, può indurre semplificazioni,
errori, omissioni, fraintendimenti. Ma nessuno potrà
lamentare silenzi, oscurità, omissioni, il torbido
che periodicamente si denuncia negli affari di giustizia.
Anche in questa vicenda non tutto è stato chiarito;
rimangono vuoti, ma è possibile affermare che sono
state individuate le aree, le condotte, le decisioni operative,
le situazioni, nell ambito delle quali si sono realizzate
perdite di conoscenza.
Il processo si è svolto su un tema d accusa che le
circostanze e i modi di svolgimento dell indagine preliminare
hanno reso necessariamente limitata, per scelta obbligata
e non perché un quadro ricostruttivo, nitido e cristallino,
orientasse inevitabilmente nella direzione data. Non che
ipotesi diverse si sarebbero potuto con sicurezza suffragare.
il tema della causa può considerarsi posto in modo
sufficientemente realistico da escludere, in termini probabilistici,
ipotesi diverse.
Sta di fatto che il legittimo bisogno di sapere il modo
in cui gli apparati dello Stato fanno uso del proprio potere
di ricorrere alla forza legittima non è del tutto
soddisfatto. La ragion d essere dello Stato democratico
di diritto sta nel garantire che i rapporti civili si svolgano
con assoluta esclusione dell uso della forza e della
violenza. Lo Stato può usare la violenza contro i
violenti, i nemici esterni, e i contravventori al patto
di pacifica convivenza. La trasgressione di questo vincolo
da parte dello Stato, l uso della violenza contro persone
inermi, comunque l uso della violenza fuori dai casi consentiti
delegittima lo Stato, gli fa perdere il consenso sul quale
soltanto può reggersi come Stato di diritto e finisce
con il fornire argomenti a quanti al dominio del diritto
sulla forza non credono o non vogliono credere. Vi è
quindi sempre imperiosa necessità di chiarire se
violazione dell obbligo di astensione dall uso della forza
fuori dai casi consentiti dalla legge vi sia stato, per
restituire fondamento alla convinzione che la violenza pubblica
è sempre giustificata e autorizzata dall ordinamento.
Interesse primario degli organi titolari del relativo potere
è dimostrare che l uso è sempre legittimo
e l abuso puntualmente represso, solo in questo modo potendosi
ridurre il tasso di violenza della società, con conseguente
minore necessità del ricorso alla violenza legittima
dello Stato.
E doveroso sottolineare come l istanza di accertamento della
verità ha avuto un solido fondamento nella posizione
delle parti civili che hanno esercitato tutti i diritti
ad esse spettanti. Trattandosi di fare valere la tutela
di diritti fondamentali, di diritti dell uomo e non solo
del cittadino, resta il dubbio se, al di fuori della cittadinanza,
di una cittadinanza ben radicata nel principio di uguaglianza
e di pari opportunità, vi sarebbe stata uguale possibilità
di tutela. Se in definitiva gli apparati dello Stato, compresi
gli organi di giustizia, siano effettivamente in grado di
garantire a tutti i diritti fondamentali dell individuo
che, come in questo caso, dovessero risultare offesi.
Nell esposizione della vicenda processuale si potrà
agevolmente intendere quanto difficile e complesso sia stato
il percorso dell accertamento giudiziario, quante le
obbiettive difficoltà, quanto grande la contraddizione
rispetto agli obbiettivi di giustizia di un indagine giudiziaria
di rango penale, affidata inizialmente non tanto e non solo
ai colleghi d ufficio di coloro che sono stati poi imputati
e riconosciuti responsabili di avere cagionato la morte
di Aldrovandi ma agli imputati stessi, autori della iniziale
ricostruzione del caso posta a base di tutte le successive
indagini.
Lindagine nasce, quindi, con un vizio di fondo che si concreta
nel paradosso dei principali indiziati di un possibile grave
delitto che indagano su loro stessi, come se il
gioielliere che ha sparato sul ladro in fuga fosse autorizzati
a indagare sull effettiva consistenza dell invocata legittima
difesa. Un paradosso che il semplice senso comune avrebbe
dovuto prevenire. Da qui la strada in salita dell accusa
privata e lo sforzo che essa ha dovuto profondere per far
cambiare di segno all indagine. La necessità dei
mezzi che sono stati impegnati, avvocati, consulenti tecnici,
investigazioni private, dovendo la parte civile fare i conti
non solo con la difesa ma anche con iniziali acquisizioni
investigative della pubblica accusa condizionate da una
relazione singolare con una polizia giudiziaria oggettivamente
coinvolta in un caso che poneva quesiti sui suoi metodi,
le capacità dei suoi uomini, la sua imparzialità
in rapporto alle fondamentali scelte investigative iniziali
e alle concrete iniziative intraprese che non tennero in
alcun conto la possibile, ragionevole pista alternativa
di un contributo causale colposo di chi aveva esercitato
violenza sulla vittima. Gli agenti coinvolti e i loro colleghi
intervenuti nell immediatezza, in una prospettiva di ragionevolezza
e nell ottica dell imparzialità e della neutralità,
avrebbero dovuto esigere l immediato intervento di un istanza
neutra e imparziale, il pubblico ministero, che fornisse,
anche solo a livello di immagine, le maggiori garanzie di
obbiettività all indagine, fin dai primi accertamenti,
nel primario interesse degli stessi potenziali imputati,
oltre che della giustizia. Quasi un caso di scuola dell
assoluta necessità di un pubblico ministero non solo
indipendente dall esecutivo ( dagli organi di polizia )
ma esso stesso in grado di disporre di un autonoma forza
di polizia, specificamente preposta all indagine sui crimini
di organi e apparati dello Stato.
Questa è la ragione di fondo di un dibattimento complesso
e difficile, protrattosi per 34 udienze, delle quali 28
con esclusiva finalità istruttoria, nel corso del
quale
l' accusa privata e la stessa accusa pubblica, che aveva
avuto modo di riconsiderare e modificare le proprie valutazioni
e orientamenti iniziali, hanno introdotto mezzi di
prova nuovi e diversi, non considerati in precedenza, finendo
con il valorizzare soprattutto gli elementi acquisiti nella
seconda fase dell indagine preliminare, rispetto ai quali
la difesa ha avuto largo modo di giocare le sue controprove
ore 17.44: Testo completo ai seguenti links
INDICE
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INTRODUZIONE
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CAP 01
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CAP 02
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CAP 03
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CAP 04
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CAP 05
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CAP 06
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CAP 07
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CAP 08
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CAP 09
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