Da alcune cronache giornalistiche si ha notizia di un
“dietro le quinte”, nell’ambito dei
rapporti riservati tra il Quirinale e la Presidenza del
Consiglio, che ha rimesso al centro dell’attenzione
la discussione sul potere di scioglimento delle Camere
in capo al Presidente della Repubblica.
Sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 88
Costituzionale, il Presidente della Repubblica potrebbe,
di fronte a fatti e circostanze eccezionali, sciogliere
le Camere anche contro la volontà del Presidente
del Consiglio che ancora gode della fiducia del Parlamento
e che dovrebbe peraltro controfirmare l’atto del
suo suicidio: il decreto di scioglimento.
Ora, al di là della situazione specifica, con le
tifoserie schierate da una parte e dall’altra sulla
base delle convenienze politiche del momento, ammesso
e non concesso che esista, nell’ambito della democrazia
parlamentare così come è quella disegnata
dalla nostra Costituzione, un potere di scioglimento presidenziale
di tipo esclusivo, senza cioè il necessario consenso
di altri Organi, vi sono delle domande che tutti dovremmo
porci.
- Chi e come potrebbe certificare l'eccezionalità
della situazione?
- Ma chi e come, soprattutto, potrebbe impedire al Presidente
della Repubblica di sciogliere le Camere appena elette
solo perché non contento del risultato elettorale?
L’ipotesi estrema appena fatta ci consente, inoltre,
di allargare ulteriormente il campo di esplorazione.
S’immagini, ad esempio, che l’incarico di
Presidente del Consiglio venga affidato, contro le indicazioni
provenienti dal Parlamento appena eletto, ad una persona
di fiducia del Presidente ma, appunto, non in grado di
ottenere la fiducia; e che il Presidente della Repubblica,
anziché tentare con un nuovo incarico, decida per
lo scioglimento anticipato della legislatura e che tutto
proceda senza l’opposizione di ostacoli per quanto
riguarda la controfirma da parte del Premier ormai provvisorio
(il che per il momento ci permette di non affrontare altre
questioni quale il possibile conflitto di attribuzione
tra i Poteri dello Stato).
Sotto il profilo formale, infatti, nulla esclude che potremmo
trovarci di fronte ad un atto pienamente condiviso e completo
ai fini dello scioglimento, ma non per questo meno lesivo
delle prerogative costituzionali delle Camere e, quindi,
dell’espressione della Sovranità popolare.
In linea di principio, quindi, fatta salva la correttezza
della forma, nulla potrebbe impedire un uso arbitrario
del potere di scioglimento da parte del Presidente della
Repubblica che fosse accompagnato da un Presidente del
Consiglio fantoccio. E la minaccia dello scioglimento
potrebbe addirittura essere utilizzata proprio per imporre
al Parlamento di votare la fiducia al Governo del Presidente.
Per fortuna o per la lungimiranza dei Padri costituenti,
alle Camere è però consentito di porre in
stato di accusa il Presidente della Repubblica per “alto
tradimento o attentato alla Costituzione” (art.
90). Prerogativa che può essere esercitata anche
a Camere sciolte, in quanto i poteri delle stesse sono
prorogati sino alla riunione delle nuove Camere (art.
61).
Sarebbe quindi nella disponibilità delle Camere
sciolte poter quanto meno punire il Presidente per l’abuso
di potere compiuto in un ambito di inoppugnabile correttezza
formale. Ed è probabilmente questo il freno che
ha sino ad oggi impedito ai Presidenti della Repubblica
di andare oltre il ruolo di garanzia da tutti riconosciutogli.
Tornando, ora, all’attualità dei giorni
nostri, e non potendo trascurare il clima politico del
momento, dobbiamo ora chiederci cosa potrebbe succedere
in caso di scioglimento delle Camere contro la volontà
del Presidente del Consiglio Berlusconi che ancora gode
della fiducia parlamentare.
Come già fatto dal Presidente Ciampi, avverso il
Ministro di Grazia e Giustizia che si era rifiutato di
dar corso alla sua determinazione di concedere la grazia
ad Ovidio Bompressi, il Presidente Napolitano potrebbe
sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato per omesso adempimento.
Al di là dell’ovvia crisi istituzionale che
tale scelta potrebbe comportare nell’attesa del
pronunciamento della Corte Costituzionale, c’è
da ricordare che ai supremi giudici spetta solo individuare,
asetticamente, a chi spetta l’ultima parola.
Ammesso e non concesso, quindi, che nell’eventuale
conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato la
Consulta dovesse decidere a favore del Presidente della
Repubblica, ritenendo la controfirma del Presidente del
Consiglio un mero “atto dovuto” di fronte
ad un atto presidenziale adottato in “via di prerogativa”
(così come ad esempio deciso con la sentenza 200/2006
in ordine al potere di grazia all’art. 87), le sorti
del conflitto istituzionale finirebbero per spostarsi,
inevitabilmente e legittimamente, nelle aule parlamentari.
È da queste, infatti, che potrebbe provenire l’atto
di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica
per attentato alla Costituzione. Come e perché,
infatti, un Parlamento in grado di esprimere una maggioranza
non dovrebbe considerare l’atto di scioglimento
una lesione delle proprie prerogative, tanto più
che è il Parlamento l’espressione più
diretta della sovranità popolare?
Considerata, quindi, l’attuale situazione politico-istituzionale,
rischieremmo di trovarci di fronte ad una situazione non
solo altamente esplosiva, ma quanto mai paradossale.
Da un lato le aule parlamentari, ormai ridotte a mere
esecutrici del volere di una sola persona, il tanto auspicato
e purtroppo realizzato Premier forte, tutte tese a difendere
prerogative alle quali hanno rinunziato già da
tempo; dall’altro lato un presunto intervento correttivo
utilizzando, però, gli strumenti del presidenzialismo.
Ma non è certo cadendo dalla padella alla brace,
passando dal “Premierato senza vergogna” al
“Presidenzialismo di fatto”, che è
pensabile poter uscire dal pantano nel quale il continuo
affidarsi al salvatore della patria di turno ci ha condotti.
Da quale dei due lati si decida infatti di vederla e di
schierarsi, ad uscirne mortificata sarà soltanto
la democrazia parlamentare.
Tanto più che l’ipotesi peggiore che potrebbe
realizzarsi, paradossalmente, sarebbe proprio determinata
dall’assenza di conflitti tra il Presidente della
Repubblica e il Presidente del Consiglio che ancora gode
della fiducia delle Camere.
Con un colpo solo si realizzerebbero i sogni di tutti
coloro che stanno da tempo sostenendo, pur se con altre
forme, la necessità di consegnare nelle mani di
un uomo solo il potere di decidere delle sorti delle aule
parlamentari.