Chi ricorda
più l'art. 56 del progetto di revisione della seconda
parte della Costituzione licenziato dalla Commissione
Bicamerale per le riforme della XIII legislatura (Presidenza
D'Alema)?
Come si ricorderà, con quell'articolo s'intendeva introdurre
nella Costituzione la cosiddetta sussidiarietà orizzontale:
| Art. 56 progetto
licenziato dalla Commissione Bicamerale per
le riforme (30 giugno 1997):
Le funzioni che non possono essere più
adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati
sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate
in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato,
in base al principio di sussidiarietà e di
differenziazione, nel rispetto delle autonomie
funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità
delle funzioni spetta agli enti più vicini
agli interessi dei cittadini, secondo il criterio
di omogeneità e di adeguatezza delle strutture
organizzative rispetto alle funzioni medesime.
... |
|
Il principio,
apparentemente innocuo, introduceva un nuovo modo d'intendere
e d'interpretare il rapporto tra pubblico e privato, conferendo
al primo soltanto un intervento di eventuale supplenza,
essendo riconosciuta al privato la titolarità delle funzioni.
Soltanto pochi mesi dopo, al primo passaggio parlamentare
l'articolo 56 venne formalmente modificato, lasciando
però intatta la sostanza:
| Art. 56 testo
risultante dalla pronuncia della commissione
sugli emendamenti (4 novembre 1997):
Nel rispetto delle attività che possono
essere adeguatamente svolte dall'autonoma
iniziativa dei cittadini, anche attraverso
le formazioni sociali, le funzioni pubbliche
sono attribuite a Comuni, Province, Regioni
e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità
delle funzioni compete rispettivamente ai
Comuni, alle Province, alle Regioni e allo
Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.
La legge garantisce le autonomie funzionali. |
|
Dopo la prima
impressione di un suo affievolimento, ad un esame più
approfondito il nuovo articolo 56 si rivelò molto più
pericolo della versione originale.
Il nuovo art. 56, in effetti, cambiata la disposizione
delle parole, riproponeva la medesima assegnazione ai
privati della titolarità delle funzioni, ma con un "nel rispetto delle attività" in più.
E per quel "nel rispetto delle attività", a cosa fare riferimento?
Forse che deve essere inibita, o tutto al più reindirizzata
verso i privati, tutta l'attività pubblica che potrebbe
operare in cosiddetto regime di "ineconomicità", ai fini di un interesse pubblico da sostenere,
laddove dovesse entrare in concorrenza "sleale"
con le attività "adeguatamente" già svolte dai
privati non finanziate alla stessa stregua?
Con un simile regime costituzionale, per intendersi, il
pubblico non potrebbe adottare autonome iniziative, con
forme di "prezzo controllato" , in presenza
di attività di pubblico interesse "adeguatamente"
svolte dai privati secondo i criteri generali richiesti
ma con prezzi di mercato.
Fortunatamente, per motivi di spicciola contigenza politica, ma soprattutto per le questioni personali
del leader del centrodestra Berlusconi, all'epoca all'opposizione,
il progetto della Bicamerale fallì per opera della coalizione
politica che ne avrebbe maggiormente raccolto i frutti
politici, il Polo.
Chiusa la parentesi della Bicamerale, la sussidiarietà
orizzontale venne infine riproposta, non nelle forme perentorie
sopra citate, con il nuovo Titolo V approvato dall'Ulivo
allo scadere della XIII legislatura.
| Art. 118, comma 4, Cost. Vigente
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà. |
|
L'articolo
non "attribuisce" e non "rispetta"
più, in maniera esplicita, l'attività dei privati, ma
soltanto la "favorisce"; con ciò intendendo,
in ogni caso, una sorta d'intervento in seconda battuta
A completare la ricostruzione storica, c'è da ricordare
che con il progetto di riforma successivamente approvato
dal centrodestra, e non approvato dal referendum del 2006,
si ritornerà alle dichiarazioni esplicite a favore del
privato contro il pubblico:
| Art. 118,
comma 4, revisione costituzionale sottoposta
a referendum confermativo nel 2006
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono
e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà. Essi
riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma
iniziativa degli enti di autonomia funzionale
per le medesime attività e sulla base del
medesimo principio. |
|
In altre parole,
sulla base del pricipio di sussidiarietà
sopra sancito, ben precisato sulla base dell'esplicito
riconoscimento dell'autonoma iniziativa privata (certamente,
leggere "autonoma iniziativa
dei cittadini" fa un certo effetto; in pratica, però, ma chi sono questi cittadini?
Persone normali?), l'intervento pubblico (attività d'interesse
generale) andava considerato, in prima battuta, di chiara
competenza dei privati, con il pubblico chiamato a non
interferire o a favorire "l'autonoma iniziativa".
Come però ricordato, i cittadini italiani non approvarono
il progetto di riforma costituzionale del centrodestra.
Tornando quindi ai giorni nostri, al progetto di revisione
costituzionale proposto dal Consiglio dei Ministri il
9 febbraio 2011, il primo dato da segnalare è che l'assassino
è di nuovo tornato sul luogo del delitto.
Diversamente dal passato, però, si sta cercando di ottenere
gli stessi risultati con più interventi; alcuni
apparentemente insignificanti, tant'è che l'opposizione
si è già preoccupata di definire l'iniziativa una sorta
di diversivo per distrarre l'opinione pubblica.
Non è così e la dimostrazione è proprio costituita dalla
modifica dell'art. 118:
| Art. 118 DDL governo 9 febbraio
2011
All'articolo
118 della Costituzione, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
"Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni garantiscono e favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà." |
|
L'aggiunta non è di poco conto.
Con un sinonimo all'apparenza innocuo, infatti, si è tornati
a quel "nel rispetto delle attività" previsto
dall'art. 56 della bicamerale. Ben oltre, quindi, quanto
addirittura contenuto nel progetto di revisione del 2005.
Dal "riconoscere" e favorire si è addirittura
passati all'obbligo di "garantire" l'iniziativa
privata.
Ma per realizzare questo principio non c'è molto da scegliere.
L'intervento pubblico che determinasse condizioni di "concorrenza
sleale" nei confronti dell'attività economica privata
sarebbe incostituzionale.
Saremmo cioè di fronte ad una grave limitazione per tutti
quegli interventi pubblici che, per motivi d'interesse
generale, potrebbe rendersi necessario gestire secondo
criteri che non tengano conto degli equilibri di mercato.
A ciò c'è da aggiungere la modifica dell'art. 41, o meglio,
alla soppressione del terzo comma dell'art. 41:
| Art. 41
DDL governo 9 febbraio 2011
L'attività economica privata è libera
ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali. |
|
In linea di
principio, mentre per il privato è tutto consentito a
meno di divieti espliciti, decadono tutti gli obblighi
costituzionali per indirizzare e coordinare l'attività
economica pubblica e privata. Il che va evidentemente
a rafforzare gli obblighi per Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni in relazione al precetto costituzionale
di dover improntare l'intervento pubblico garantendo l'iniziativa
privata.
Siamo cioè a un livello tale di arretramento dell'iniziativa
pubblica tale da imporre, nel tempo, la privatizzazione
forzata di tutti i servizi di interesse pubblico.